Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2010) 12-01-2011, n. 631 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di M.A., persona offesa nel procedimento a carico di A.L., G.P.D., S. A., ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso de plano il 21.3.08 dal Gip del tribunale di Frosinone, per violazione dell’art. 410 c.p.p., in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c).

Secondo il ricorrente, il decreto è mulo, in quanto, il giudice, ritenendo inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. e decidendo senza ricorrere al procedimento camerale, ha violato la garanzia del contraddittorio.

A seguito di requisitoria scritta della procura generale, il medesimo difensore ha depositato memoria in data 23.9.10, di cui va rilevato l’inutilizzabilità per inosservanza del termine di cui al comma 1 dell’art. 611 c.p.p..

Il ricorso si articola in argomentazioni palesemente inconsistenti, in quanto la valutazione di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa risulta incensurabilmente fondata sul ragionevole convincimento del Gip sulla irrilevanza della richiesta di escussione dei testi indicati dalla parte civile, per inidoneità a costituire un efficace sostegno alle dichiarazioni accusatone del querelante.

Questa valutazione è perfettamente conforme al condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui il Gip può decidere sulla inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione, senza ricorrere alla procedura camerale, non solo nel caso di omessa indicazione di investigazione suppletiva, ma anche quando questa venga ritenuta irrilevante, pur senza estendere il giudizio a una vera e propria valutazione di merito.

Nel caso in esame, il giudice si è espresso sull’irrilevanza dell’indagine suppletiva, non già sotto un profilo prognostico sul suo esito, ma per inidoneità a incidere concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (v. sez. 1^ n. 23687 del 10.6.2010; sez. 5^, n. 1124 dell’8.2.07).

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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