T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 7 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4.9.2010 e depositato il 10.9.2010, il ricorrente premetteva che, con sentenza del TAR Calabria- Catanzaro- Sezione I° n. 747, emessa sul ricorso R.G. n. 223/2008 e depositata in data 09.07.2009, venivano determinate le somme dovutegli dall’intimato Comune di Nardodipace, secondo i criteri indicati nella sentenza TAR Calabria- Catanzaro- Sezione I° n. 2118 del 28.12.2006, nella "somma complessiva di Euro. 148.186,76 oltre ulteriori interessi dal 20 febbraio 2009 fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio, liquidate "nell’importo complessivo di Euro. 6.800,00" nonché le spese della CTU, liquidate "in complessivi Euro. 5.628,27".

Con il presente ricorso, lamentava che detta sentenza non sarebbe stata eseguita, nonostante la rituale notifica del 30.12.2009.

Non si costituiva il Comune intimato, per resistere al presente giudizio.

Alla camera di consiglio del 16.12.2010, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

1. In base all’art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E, sussiste in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza che abbia assunto la piena autorità di "res iudicata" (TAR Puglia Bari, Sez. I, 9 gennaio 2003; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dall’art. 112 del D. Lgvo 2/07/2010 n. 104 e già dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione non ha ancora provveduto all’adempimento integrale dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dall’epigrafata sentenza del TAR Calabria- Catanzaro- Sezione I° n. 747 emessa sul ricorso R.G. n. 223/2008 e depositata in data 09.07.2009, con cui sono state determinate le somme dovute dall’intimato Comune di Nardodipace, secondo i criteri indicati nella sentenza TAR Calabria- Catanzaro- Sezione I° n. 2118 del 28.12.2006, nella "somma complessiva di Euro. 148.186,76 oltre ulteriori interessi dal 20 febbraio 2009 fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio, liquidate "nell’importo complessivo di Euro. 6.800,00" nonché le spese della CTU, liquidate "in complessivi Euro. 5.628,27", nonostante la rituale notifica del 30.12.2009.

Va, pertanto, affermata la persistenza dell’obbligo del Comune di Nardodipace ad ottemperare al giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe, per quanto concerne il pagamento delle spese di giudizio.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, per quanto riguarda la sorte capitale – al netto di quanto eventualmente già versato – e gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio liquidate nella medesima sede.

In particolare, va ribadito che, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (ex plurimis: Cons.Stato, Sez. IV°, 26 settembre 1980, n. 958).

Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione delle sentenze, all’esame ed alla notifica della medesima, così come l’onere di registrazione nell’importo, che risulta dall’annotazione apposta sull’originale di ciascuna sentenza da parte del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia, e di notificazione.

Non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112 del D. Lgvo 2/07/2010 n. 104 (e prima ai sensi degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054) è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Ciò posto, il presente ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune di Nardodipace, in persona del Sindaco pro tempore, di dare integrale esecuzione del giudicato di cui trattasi, corrispondendo al ricorrente creditore gli importi di Euro. 148.186,76 oltre ulteriori interessi dal 20 febbraio 2009 fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio, liquidate "nell’importo complessivo di Euro. 6.800,00" nonché le spese della CTU, liquidate "in complessivi Euro. 5.628,27, maggiorati di interessi legali dalla data di notifica della sentenza, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.

Considerata la rilevante entità del credito complessivo, appare opportuno assegnare, per l’adempimento de quo, al Comune di Nardodipace, in persona del Sindaco pro tempore, il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato, fin d’ora, quale "Commissario ad acta" il Prefetto di Vibo Valentia od un Dirigente della medesima Prefettura, delegato entro il termine di giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo, entro l’ulteriore termine di giorni 180 (centottanta), con spese a carico del Comune di Nardodipace, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in euro millecinquecento (Euro.1500), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni determinazione ritenuta utile ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Nardodipace, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza, detratto quanto eventualmente già versato al medesimo titolo.

Condanna il Comune di Nardodipace al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro ottocento (Euro. 800), oltre IVA e CPA.

Pone a carico del Comune di Nardodipace il compenso per il "Commissario ad acta ", che liquida nella somma di euro millecinquecento (Euro.1500), oltre le spese documentate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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