Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2010) 12-01-2011, n. 623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 18.3.08, il tribunale di Tortona, in riforma della sentenza 30.3.07 del giudice di pace della stessa sede, ha assolto, ex art. 530 cpv c.p.p., C.C. e Ca.Le. dal reato di ingiuria e dal reato di minaccia, in danno della parte civile L.B. "perchè manca la prova della sussistenza dei fatti".

Il difensore della L. ha presentato ricorso, agli effetti civili, per violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 194 c.p.p., nonchè per vizio di motivazione.

Il tribunale ha ritenuto non credibili le dichiarazioni della L., in quanto costituita parte civile e portatrice di un interesse economico, trascurando però di effettuare una specifica valutazione del loro contenuto ed escludendo di dare il dovuto rilievo a riscontri esterni.

Secondo il ricorrente, la persona offesa ha riferito con precisione le circostanze dei fatti e due testi hanno effettuato dichiarazioni da cui emergono rilevanti conferme a quelle relative al reato di ingiuria.

Il tribunale ha ritenuto uno dei testi non imparziale in base a una congettura del tutto ingiustificata, mentre richiama in maniera inesatta le dichiarazioni dell’altro teste.

Il ricorso merita accoglimento.

Il giudice ha innanzitutto formulato un giudizio negativo sulla credibilità della L., sulla base di un’illogica presunzione di inaffidabilità, in netto e ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta allo specifico controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali ostative al riconoscimento della loro efficacia dimostrativa.

Tra queste ultime, non può assolutamente comprendersi l’esercizio, da parte della vittima del reato, del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi giuridicamente tutelati.

Non è quindi assolutamente giustificata questa presunzione, utilizzata dal tribunale per negare credibilità intrinseca alla ricostruzione e rievocazione dei fatti operate dalla L..

Questa presunzione è ancor più ingiustificata, alla luce delle conferme derivate dalle dichiarazioni del teste G., indicative:

a) di un contesto di contrapposizione tra la donna e i due imputati, pienamente compatibile con il denunciato atteggiamento offensivo e intimidatorio;

b) della pronuncia di parola "scurrile", idonea cioè a ledere il decoro, la dignità della destinataria.

Ugualmente non è specificamente e esaustivamente argomentata la negazione di rilevanza della testimonianza di M.D.:

l’aiuto da questi dato alla L. nello spalare la neve e il suo coinvolgimento nella polemica con i C. sul materiale accumulatosi dinanzi alla porta della loro abitazione non costituiscono circostanze che, da sole, possono rendere immeritevole di credibilità la conferma da lui data alla pronuncia delle parole fortemente offensive, da parte di entrambi gli imputati.

Sotto quest’ultimo profilo, la mancata indicazione della specifica fonte di queste parole non diminuisce la valenza probatoria della testimonianza, alla luce della disciplina sul concorso nel reato.

La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *