Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2010) 12-01-2011, n. 622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Brescia ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 14.7.2009, dal giudice di pace di Mantova con la quale è stato dichiarato non doversi procedere a carico di L.F., in ordine ai reati ex artt. 594 e 612 c.p., perchè estinti per remissione di querela.

Il giudice ha interpretato come remissione tacita della querela la mancata comparizione della persona offesa, anche a seguito di ammonimento che la sua assenza sarebbe stata considerata come volontà di rimettere la querela.

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza, in quanto è in contrasto con il prevalente e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la remissione tacita della querela non può essere integrata da un comportamento processuale.

Il ricorso va accolto.

L’art. 152 c.p., comma 2 limita l’ipotesi della rinuncia tacita della querela esclusivamente a comportamenti extra-processuali, incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

L’omessa comparizione, anche reiterata, della persona offesa alle udienze del processo costituisce un comportamento non produttivo di effetti, anche se, congiuntamente alla convocazione, sia stato aggiunto l’avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata dal giudice come remissione tacita.

Permane comunque l’obbligo di rispettare la chiara volontà del legislatore, secondo cui la rinuncia tacita può essere integrata solo da un comportamento extraprocessuale e non può quindi consistere in un evento desumibile dal comportamento, sia pure omissivo, tenuto dal querelante in sede processuale dibattimentale.

In mancanza di manifestazione inequivoca della sua volontà, il giudice avrebbe dovuto procedere al dibattimento e decidere nel merito e non limitarsi ad una pronuncia di rito, conformemente al consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la mancata comparizione del querelante nel procedimento davanti al giudice di pace, all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 39 non integra la remissione tacita di querela, in quanto trovano applicazione le regole generali di cui all’art. 152 c.p. (S.U. 30.10.2008, Viele;. sez. 5^, 1.4.2008, n. 28152, id. 2.7.2007, n. 28573; id. 12.12.2005, n. 6771).

D’altro canto, manca qualsiasi specifico supporto motivazionale alla decisione del giudice di discostarsi da questo orientamento interpretativo, seguito da recenti e autorevoli sentenze.

Deve essere quindi accolta la richiesta di annullamento della sentenza avanzata dal ricorrente con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Mantova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Mantova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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