Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 13-01-2011, n. 706 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 dicembre 2010, la Corte di appello di Napoli, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Amburgo il 17 settembre 2010, disponeva la consegna condizionata alle autorità giudiziarie tedesche, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c) del cittadino (OMISSIS) A. C., al fine del suo perseguimento penale per aver fatto parte di un sodalizio criminoso radicato in (OMISSIS), dedito alla commercializzazione truffaldina di articoli di abbigliamento.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato, deducendo la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto, la Corte di appello, pur dopo aver richiesto la trasmissione della documentazione integrativa a corredo del m.a.e., necessaria per il controllo demandato al giudice nazionale, aveva deciso allo stato degli atti, sulla base di un materiale informativo gravemente carente, in particolar modo per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

E’ principio più volte affermato da questa Corte che non è ostativa alla consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo interno – sia esso il provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 04054 del 23/01/2008, dep. 25/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, dep. 23/04/2008, Ruocco, Rv. 239428) o la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 15223 del 03/04/2009, dep. 08/04/2009, Burlacu, Rv. 243081; Sez. F, n. 33389 del 13/08/2009, dep. 14/08/2009, Durai, Rv. 244754) – se il controllo affidato all’autorità giudiziaria italiana possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall’autorità dello Stato di emissione.

Nel caso in esame, va osservato che dal m.a.e. dell’autorità giudiziaria tedesca si desumono chiaramente le fonti indiziarie, che ragionevolmente sono state ritenute integranti gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, posto che si da contezza delle risultanze acquisite dalle indagini di polizia effettuate, costituite dalle testimonianze delle persone offese, dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle attività di osservazione e confisca delle spedizioni postali, dalla sorveglianza ambientale svolta al di fuori delle abitazioni, dagli oggetti sequestrati e dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane.

Tali elementi appaiono ampiamente idonei a sorreggere la richiesta di consegna, alla stregua dei consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. L’autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve infatti limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Sez. U, n. 04614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235348). Esula invece dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all’autorità giudiziaria emittente.

2. Deve ritenersi infondata anche la doglianza riguardante il vizio di motivazione, posto che dal provvedimento impugnato non emerge alcuna illogicità motivazionale, nel senso denunciato in ricorso. La Corte di merito ha infatti solo dato atto che la mancata trasmissione del testo integrale non preludeva necessariamente la consegna, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, e non che il materiale documentale acquisito era carente ed incompleto.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

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