T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 7 Atti amministrativi diritto di accesso Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La ricorrente impugna il diniego in data 22 luglio 2010, opposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Cesena alla sua richiesta di rilascio di copia della denuncia di successione presentata a seguito del decesso del padre del marito separato.

Assume la ricorrente che la richiesta era finalizzata ad accertare se il coniuge separato avesse accettato l’eredità e quale ne fosse la consistenza oggettiva.

2. – A sostegno del gravame deduce la violazione degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per motivazione carente, illogica e contraddittoria.

3. La pretesa della ricorrente non può trovare accoglimento.

Al riguardo osserva il Collegio che come correttamente rilevato dall’Amministrazione finanziaria nella specie sussiste un legittimo impedimento al rilascio di copia della denuncia di successione richiesta.

Ed invero l’art. 24 comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l’ accesso alla documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, sia disciplinata dall’art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell’imposta di registro) cui rinvia per i divieti l’art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente.

Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di consentire l’ accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 marzo 2002 , n. 352).

4. – Il ricorso va dunque respinto.

La controversia presenta, tuttavia, peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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