T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 6 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è impugnato il decreto questorile in data 16/04/2009, con il quale il Questore di Parma ha rigettato l’istanza tesa al rinnovo del permesso di soggirono da parte del ricorrente, in quanto nei suoi riguardi sono risultati accertati due procedimenti penali pendenti per furto aggravato in concorso e una condanna per furto aggravato in concorso.

Il ricorrente si duole per i seguenti motivi di diritto:

1. Nullità del provvedimento impugnato per mancanza e/o manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione; quest’ultima è insufficiente in quanto il provvedimento non indica specificamente in quale dei casi si versi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/1998.

2. Violazione di legge nonché mancanza illogicità della motivazione, in ordine all’erronea interpretazione del combinato di sposto degli artt. 4 e ss. d.lgs. 286/1998, anche in relazione all’art. 380 commi 1 e 2 c.p.p. I precedenti penali citati nel provvedimento non sono rilevanti, in quanto uno si è concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e per l’altro è fissata l’udienza al momento della proposizione del ricorso. Inoltre, la condanna del 18/03/2008 citata è un decreto penale tempestivamente opposto e riguarda un furto aggravato perché commesso con destrezza, reato questo non rientrante nelle ipotesi di cui all’380 c.p.p.

3. Violazione di legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 4 e ss. del d.lgs. 286/1998, anche in relazione all’art. 464 commi 1 e 3, all’art. 557 e all’art. 460 comma 5 c.p.p. Il decreto penale di condanna non costituisce un vero e proprio verdetto di condanna, in quanto emesso in assenza di contraddittorio e per questo può essere opposto, come è avvenuto nel caso di specie, e, eventualmente, revocato da parte del Giudice.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2009 l’istanza cautelare è stata respinta.

Alla udienza pubblica del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato, in quanto, ai sensi degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno sono subordinati alla valutazione della pericolosità dello straniero e alla assenza di particolari precedenti penali a suo carico, né l’assenza di condanne per gli specifici reati di cui all’articolo 380 commi 1 e 2 c.p.p. implica un’automatica positiva valutazione in ordine al rinnovo del titolo, essendo sempre possibile che da condanne penali subite a diverso titolo ovvero dal generale comportamento dello straniero, l’Autorità di Pubblica Sicurezza tragga un motivato giudizio di mancanza di integrazione sociale.

Nel caso di specie, il provvedimento appare immune dai vizi lamentati, sia sotto il profilo motivazionale che sotto il profilo della presenza dei presupposti per il respingimento della domanda di rinnovo, essendo lo straniero stato colpito da un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Parma per il reato di furto aggravato in concorso, nell’anno 2008.

La disquisizione svolta dal ricorrente in ordine alla natura di "non sentenza di condanna" del decreto penale e in ordine al meccanismo oppositivo attivato, non rileva ai fini della insussistenza dei fatti di reato accertati e, segnatamente, degli elementi di pericolosità sociale e di scarsa integrazione, da cui il giudizio relativo all’inserimento sociale e alla meritevolezza del rinnovo del titolo di soggiorno non possono prescindere, anche se non tutti i procedimenti penali avviati si sono ancora conclusi con sentenze definitive di accertamento della colpevolezza.

Alla luce di tali motivazioni il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere.

Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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