T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 5 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 I ricorrenti espongono in fatto che: (a) la regione ha accolto le istanze di legittimazione dell’occupazione di quote di terreni appartenenti al demanio civico del comune di Fondi; (b) anche in ragione dei ricorsi avanzati dal comune, la regione ha sospeso l’efficacia, per sessanta giorni, delle determinazioni stante la prevista costituzione di un tavolo tecnico deputato alla soluzione delle relative questioni; (c) essendo decorso il termine da ultimo indicato, con atto pervenuto il 2 agosto 2010, hanno diffidato il comune a dare attuazione alle determine quanto alla previsione secondo la quale: "Il Comune di Fondi (dovrà) curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti, secondo le modalità ed i termini di cui alla Circolare n. 2 del 26.02.2006 e la successiva risoluzione n. 1/2006 – prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio".

1.1 Ciò premesso argomentano la proposta domanda deducendo: violazione in materia di usi civici – eccesso di potere per violazione degli artt. 2 e 2 – bis L. 241/1990 in relazione all’art. 97 Cost. – violazione del principio di buon andamento e dei principi contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – violazione dell’obbligo di provvedere in ordine alla attuazione delle determinazioni di legittimazione – violazione dell’art. 2 L. 241/1990 e art. 97 Cost. in relazione alle leggi 1766/1927, 332/1928 e 616/1977.

2 La regione si è costituita con atti depositati il 15 ottobre ed il 13 novembre 2010.

3 Il comune di Fondi si è costituito con memoria depositata il 16 novembre 2010, eccependo il tardivo – rispetto ai termini di cui all’articolo 87, comma 3, del c.p.a. – deposito del ricorso, l’inammissibilità stante quanto già rappresentato con nota in data 22 settembre 2010, nonché l’infondatezza.

4 I ricorrenti hanno replicato con memoria depositata il 29 novembre 2010.

5 Nel corso della camera di consiglio del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato chiamato e dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.

6 Il ricorso è inammissibile.

6.1 In via preliminare, va dato atto della correttezza dell’impostazione interessante la qualificazione della situazione giuridica soggettiva scaturente dalla legittimazione di cui agli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 33 del R.D. n. 332 del 1928. Ed, infatti, attingendo ai precedenti citati dagli stessi ricorrenti, va evidenziato che anche di recente la Corte regolatrice "… – al riguardo – ha precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all’occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne è oggetto… (recentemente, in tema, Cass. ss. uu., 22 maggio 1995 n. 5600). In altri termini in esito al procedimento – avente natura amministrativa – di legittimazione, da un lato, cessa il regime di inalienabilità e imprescrittibilità delle terre che diventano private;…, viene (quindi) emesso un provvedimento di natura concessoria in forza del quale il privato acquista un diritto di natura reale, sul bene (Cass. sez. uu. 9 novembre 1994 n. 9286, nonché Cass. 23 giugno 1993 n. 6940 e, in precedenza, Cass. 15 giugno 1974 n. 1750: per effetto della legittimazione l’abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltà)…. in questa ottica si giustifica la formula legislativa che prevede l’imposizione, a carico dei fondi, di un "canone enfiteutico", che in tanto è – anche in termini di teoria generale – configurabile in quanto non esiste un diritto reale di proprietà, ma il diverso diritto di enfiteusi.". (Cassazione, III, 8 gennaio 1997, n. 64). Dal precedente in parte riprodotto si evince pertanto che, ferma la proprietà del comune, per effetto del provvedimento di legittimazione sorge in capo all’interessato una posizione giuridica connotata in termini di diritto soggettivo al quale si riferiscono le indicazioni di cui alla Circolare n. 2 del 26.02.2006 ed alla risoluzione n. 1/2006 – prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio con specifico riguardo ai profili della trascrizione, quindi dell’opponibilità dello stesso diritto, e del regime fiscale cui è sottoposto il relativo provvedimento di legittimazione.

6.2 Ciò posto se, per quanto già detto, è indiscutibile che i ricorrenti sono titolari di un diritto soggettivo al quale si connettono, per i fini propri e di tutela dello stesso, gli adempimenti indicati in ciascuna determina di legittimazione, va escluso nel caso l’esistenza di un obbligo di provvedere sì come sotteso dalla norma invocata a sostegno della domanda, obbligo che per definizione implica l’esercizio di attività amministrativa, discrezionale o vincolata, comunque funzionalizzata e rapportata alla esistenza di un interesse legittimo. In altri termini, gli adempimenti di cui alle singole legittimazioni attengono sicuramente alla tutela di una posizione di diritto, non di interesse legittimo, il che giustifica l’anticipato esito in applicazione del costante orientamento – a valere anche in relazione all’articolo 117 del codice de processo amministrativo -, per il quale "… l’azione di annullamento del silenzio – rifiuto della pubblica amministrazione non è applicabile qualora essa sia finalizzata all’accertamento di un comportamento dell’Amministrazione inadempiente rispetto ad un obbligo di natura civilistica, perché la pretesa del ricorrente ha natura di diritto soggettivo mentre il giudizio disciplinato dall’art. 21 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034 presuppone l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo." (da ultimo T.a.r. Sicilia Catania, sez. III, 27 settembre 2010, n. 3834).

7 Le spese seguono la soccombenza secondo le statuizioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00), di cui Euro 500,00 (cinquecento,00) a favore della regione Lazio ed Euro 1.000,00 (mille,00) a favore del comune di Fondi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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