Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-12-2010) 13-01-2011, n. 702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 aprile 2009, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando sulla richiesta del P.M. di decreto penale di condanna a carico di G.A. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, il giudicante riteneva che la condotta contestata all’imputato, consistita nel circolare, in qualità di proprietario e custode, con veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integrasse il solo illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213 e non il reato di cui all’art. 334 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui occorre tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 15 e 334 cod. pen., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

L’Ufficio ricorrente richiama l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, decisamente schierato nel senso di escludere qualsiasi relazione di specialità tra art. 334 cod. pen. e art. 213 C.d.S., comma 4 e di riconoscere di conseguenza che la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integri anche il delitto previsto dalla prima delle due disposizioni citate e non solo l’illecito amministrativo configurato dalla seconda, realizzando un ipotesi di concorso formale eterogeneo tra illeciti e non di concorso apparente di norme.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, con sentenza deliberata all’udienza del 28 ottobre 2010, nel procedimento n. 10939/10, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 cod. pen. alla fattispecie di mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *