T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 4 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che con atto spedito per la notifica il 6 dicembre 2004 – depositato il successivo 7 – il ricorrente, inquadrato nel ruolo dei Commissari di Polizia di Stato con la qualifica di Vice Questore Aggiunto, impugna la delibera in data 27 aprile 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha deciso di non procedere per l’anno 2002 "ad alcuna valutazione… di n. 9 funzionari già sospesi dal servizio e successivamente riammessi, in attesa della definizione del procedimento penale ed eventuale conseguente procedimento disciplinare…";

Vista l’ordinanza n. 890 del 20 dicembre 2004, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare;

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Ravvisato che, in relazione a quanto richiesto dalla norma su indicata, deve ritenersi risolutiva la considerazione, peraltro già anticipata dalla Sezione in sede cautelare, per la quale, posto che il ricorrente è stato riammesso nella qualifica e relative funzioni, nessuna delle disposizioni al caso pertinente, contempla la possibile sospensione della valutazione da veicolare per il tramite del cd. rapporto informativo e ciò anche con specifico riguardo alla possibile pendenza del procedimento penale;

Considerato che per le esposte ragioni il ricorso va accolto e che le spese seguono, come per legge, la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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