T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 2 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 14 novembre 2001 – depositato il successivo 22 -, il ricorrente espone: (a) di esser proprietario di un cespite sito in Frosinone, distinto in catasto al foglio 55, mappali 58 e 59, esteso per mq. 4.500, destinato nel PRG vigente in zona C1 – nuova espansione, con possibilità edificatoria per sub comprensorio o a mezzo di lottizzazione con lotto minimo pari a mq. 4.170 mq., con indice di edificabilità pari a mc. 1,2/mq.; (b) che il comune di Frosinone con deliberazione consiliare n. 25 del 30.3.2001 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio a raso in via La Botte; (c) che ha osservato la predetta delibera;

Considerato che ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendo: violazione degli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 – violazione degli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto di motivazione – illogicità manifesta – difetto di istruttoria.

Vista l’ordinanza n. 44 del 16 giugno 2010 è stata disposta l’acquisizione di: (ì) documentati chiarimenti in esito alla successiva fase di approvazione del progetto preliminare avvenuta nel caso ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 1 del 1978; (ìì) copia di tutti gli atti presupposti e richiamati nell’impugnata deliberazione; (ììì) copia di ogni altro atto e/o provvedimento interessante comunque la vicenda ed utile ai fini della decisione;

Vista la documentazione versata dal comune il 4 agosto 2010 dalla quale emerge che, pur essendo stato acquisito il parere regionale di cui all’articolo 13 della legge 64/1974, il procedimento non ha avuto ulteriori sviluppi;

Visto l’articolo 74 del codice del processo amministrativo;

Considerato che deve sicuramente ritenersi fondato, con conseguente assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative potendosi sul punto richiamare, in punto di motivazione, quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3760) e ciò anche in relazione agli argomenti ricondotti dal resistente all’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla avvenuta presentazione delle osservazioni, argomenti da disattendere per le ragioni desumibili dal citato precedente;

Considerato pertanto che il ricorso deve esser accolto e che quanto alle spese di giudizio si applica, come per legge, la regola della soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione consiliare;

condanna il comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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