Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 174 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decisione n. 345 del 20 aprile 1994, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ebbe ad accogliere l’appello proposto da vari ricorrenti avverso il diniego di estensione del giudicato formatosi su una precedente sentenza, la n. 1693 del 23 novembre 1989, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis che, a sua volta, aveva pronunciato l’annullamento di alcune deliberazioni recanti revoca degli atti di inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di coadiutore amministrativo, prevista dall’accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979.

Sul presupposto della non completa esecuzione del giudicato di cui alla citata dec. n. 345 del 20 aprile 1994, con ricorso n. 9282/97, alcuni dei ricorrenti chiedevano, in esecuzione del giudicato, il pagamento di somme dovute per differenze retributive e, in particolare, del nuovo inquadramento, con rivalutazione ed interessi.

Con decisione n. 397/98 questo Consiglio rigettava il ricorso nella parte in cui lo stesso era stato proposto avverso l’Usl Roma/D e chiedeva, in via istruttoria, alla gestione stralcio della stessa Usl, una relazione sul mancato pagamento, in favore dei ricorrenti, degli emolumenti liquidati con la delibera n.78/53 del 10/9/96.

A seguito della inottemperanza a tale disposto, con l’ulteriore decisione n. 328/99 veniva rinnovato l’incombente istruttorio, con nomina di un commissario ad acta nel caso di inottemperanza.

Successivamente, veniva proposta ulteriore domanda volta alla compiuta esecuzione del giudicato, contenente motivi suppletivi riferiti al mancato pagamento di somme per incentivazione e plus orario.

Con decisione n. 470/03 venivano disposti ulteriori incombenti istruttori a carico della gestione liquidatoria Usl Roma/D.

Nel frattempo tre ricorrenti, (Rosanna Proia, Beatrice Coiro e Ilde Coiro), già beneficiarie della originaria sentenza n. 345/94, ma che non avevano proposto i sopra richiamati ricorsi in ottemperanza, ritenendo che le somme loro corrisposte nel frattempo, non fossero esaustive di quanto dovuto, proponevano, per la prima volta, ricorso in ottemperanza (n. 1849/02) chiedendo, anch’esse, l’esatta esecuzione della sentenza n. 345/94.

Questo Consiglio, peraltro, con decisione n. 359/03, dichiarava il ricorso inammissibile per genericità delle domande proposte.

Malgrado la definitività di tale sentenza, le tre ricorrenti proponevano, in data 24/3/03, intervento adesivo nel ricorso n. 9282/97, confermando le stesse richieste dei loro colleghi ed inoltre, "per tuziorismo", nell’ipotesi che tale intervento potesse essere dichiarato inammissibile, proponevano anche un autonomo ricorso in ottemperanza (n. 10897/03), per le stesse ragioni e motivi dispiegati nell’intervento adesivo.

Con ulteriore decisione n. 6795/04, emanata sempre su domanda di ottemperanza dell’originaria decisione n. 345/94, questo Consiglio disponeva la riunione dei due ricorsi, il n. 9282/97 ed il n. 10897/03, respingeva l’eccezione, proposta dalla Usl, di interruzione del processo, circoscriveva i limiti di ammissibilità del surrichiamato ricorso suppletivo proposto dai ricorrenti del ricorso n. 9282/97e dava mandato al Commissario ad acta di provvedere all’adempimento di tutti gli atti contabili per la verifica di quanto, eventualmente, ancora dovuto dall’amministrazione per la completa attuazione del giudicato.

A tale incombente non è stata data esecuzione perché il funzionario designato è stato collocato a riposo e la Regione non ha provveduto alla sua sostituzione.

In considerazione di ciò i ricorrenti hanno proposto un ulteriore ricorso per ottenere la nomina di un nuovo commissario ad acta.

Tutto ciò premesso e considerato, il collegio, con Ordinanza n. 7146/09, lasciando impregiudicata ogni questione sull’ammissibilità dei gravami ha nominato, quale commissario ad acta per l’accertamento delle pretese vantate dei ricorrenti, il dott. Giuseppe Farina, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato.

A seguito della rinuncia del Commissario designato deve farsi luogo alla nomina di un nuovo commissario ad acta, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega.

Dispone che il commissario ad acta depositi la relazione conclusiva nel termine di 120 giorni dalla comunicazione n notificaziobnen della presente Orrdinaza dell’incarico.

La pronuncia sulle spese processuali e sul compenso del Commissario ad acta è rimandata al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

nomina commissario ad acta per lo svolgimento delle attività di cui in motivazione, il Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Finanza e Tributi della Regione Lazio, con facoltà di subdelega.

Dispone che il commissario ad acta adempia al suo incarico nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente Ordianzna

Fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 15 kluglio 2011.

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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