Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 682

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da G.G. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli in data 10-10-2005 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, per aver sottratto, soppresso o, comunque, disperso un ciclomotore sottoposto a sequestro dalla PG ed affidato alla sua custodia in quanto proprietario del mezzo, e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 20,00= di multa la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 12-3-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, con ribadita sussistenza del reato contestato.

Avverso detta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ribadita colpevolezza del ricorrente, essendosi fatto ad una supina motivazione per relationem rispetto a quanto dedotto dal giudice di 1^ grado, omettendo una puntuale e necessaria verifica delle controdeduzioni difensiva circa lo stato di necessità attinente le condizioni di salute del nipote che avevano costretto il ricorrente a servirsi del veicolo;

per il necessario soccorso e circa la inconfigunabilità del reato contestato,trattandosi,piuttosto ed al più, di fatto annoverabile ex art. 213 C.d.S., comma 4 e, come tale depenalizzato.

A prescindere da un improprio richiamo ad asserito stato di necessità con ricorso ad argomentazione in punto di mero fatto il ricorso è fondato nella dedotta inconfigurabiltà del reato contestato.

Ed invero, la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 4 c.p. alla fattispecie della mera circolazione del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode del veicolo (come nel caso de quo), è stata accolta da questa Corte di legittimità a Sez. unite con sentenza del 28-10-2010 nel proc. pen. n. 10939/10, di guisa che, secondo tale decisione, il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato, trattandosi di mero illecito amministrativo da ricondursi ad un’ipotesi contravvenzionale di cui allo art. 212 C.d.S., comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 19, comma 5. Ne consegue che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In conseguenza va discosta la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

DISPONE la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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