Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 681 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.S. e M.S. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 2-12-2003 che le aveva dichiarate colpevoli del reato di calunnia ex art. 368 c.p., per aver incolpato tal Ru.Sa. del reato di lesioni personali pur sapendolo innocente di un asserito tamponamento all’autovettura su cui le predette viaggiavano e concesse ad entrambe le attenuanti generiche aveva condannato ciascuna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 30-3-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile ribadendo la comprovata responsabilità delle imputate, nella presentazione della denuncia-querela rispettivamente proposta, in merito alla consapevole e volontaria falsità dell’accusa del reato di lesioni, pur sapendo innocente di queste l’incolpato. Avverso detta sentenza le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a conformi motivi di gravame la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove acquisite quanto all’effettivo verificarsi del tamponamento ed alle conseguente relative in pregiudizio delle ricorrenti, con i relativi riflessi sulla correttezza del giudizio di colpevolezza confermato dalla Corte territoriale anconetana.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro ripetutamente invadenti aspetti in punto di mero fatto.

Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla Cassa delle ammende.

Ed invero contrariamente alle doglianze difensive, risulta dall’impugnata sentenza che la Corte territoriale anconetana ha puntualmente, correttamente e logicamente vagliato le risultanze della prova specifica e di quella generica acquisite in atti, fornendo adeguata motivazione alle ragioni della ribadita colpevolezza delle imputata in ordine al reato loro ascritto anche in punto di inequivoca concludenza del dolo (cfr. fol. 4 e 5).

Non è dato, quindi, cogliere alcun serio e ragionevole motivo di fondatezza degli asseriti vizi denunciati in ricorso, se non un tentativo di proporre in chiave maldestramente sommaria una rilettura dei fatti in punto di sussistenza del sinistro artificiosamente denunciato e di entità delle lesioni artificiosamente riferite a detto evento, a fronte di una serenante e motivata risposta dei giudici di merito sulla comprovata sussistenza del reato e della relativa ascrivibilità alle ricorrenti.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro mille/00= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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