Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 166 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso gli atti relativi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Monterotondo;

Rilevato che parte appellante censura la decisione in esame nella porte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante l’integrale soccombenza del Comune intimato,

Ritenuto che l’appello merita favorevole considerazione in quanto, a fronte dell’integrale soccombenza del Comune resistente, non si ravvisano ragioni, legate alla complessità ed all’opinabilità delle questioni giuridiche trattate, idonee a giustificare, in deroga alla regola stabilita dall’art. 91 del codice di rito civile, la compensazione delle spese di giudizio,Reputato pertanto che, in riforma della sentenza gravata, il Comune intimato deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, condanna il Comune di Monterotondo al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al doppio grado di giudizio che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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