Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 2757 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 31.7.90 F.M.A. citò al giudizio del Tribunale di Torino L.R. e V.P., quali eredi di V.G., nonchè la s.p.a. S.M.A., al fine di sentir pronunziare, previa convalida del sequestro giudiziario ottenuto ante causam sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in esecuzione specifica del contratto preliminare in data 10.12.82, modificato i 28.5.84, con il quale le erano stati promessi in vendita alcuni locali di un edificio sito in (OMISSIS), beni che successivamente con atto del 29.9.87, erano stati tuttavia venduti alla suddetta società; in subordine l’attrice chiese la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, alla restituzione degli acconti versati in misura di L. 50.000.000 sul complessivo prezzo di L. 270.000.000, ed al rimborso delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare.

A sostegno di tali richieste la F. deduceva di non essere stata inadempiente fino a quando il promittente venditore aveva infondatamente in un precedente giudizio, chiesto la risoluzione del contratto,senza tener conto che il ritardo nel pagamento del prezzo era stato dovuto ad imprevisti ed eccezionali oneri sopravvenuti per la ristrutturazione degli immobili, di cui la promissaria era stata immessa in possesso dal promittente venditore.

Si costituivano distintamente la L. e la società S.M.A., ciascuna chiedendo il rigetto nei propri confronti della domanda,protestandosi in particolare la prima ignara ed estranea ai rapporti intercorsi tra l’attrice ed il proprio defunto marito V.G..

Con un successivo atto di citazione del 21.2.91 la F. convenne in giudizio A.M. e ne chiese la condanna, in qualità di mandatario di V.G. o comunque a titolo risarcitorio, per l’ipotesi di insussistenza dell’assunto mandato, alla restituzione dell’acconto di cui sopra, nonchè al ristoro dei danni,per il caso in cui non le fosse stato possibile ottenere il trasferimento di proprietà ex art. 2932 c.c., richiesto con la precederne domanda.

Costituitosi l’ A., chiese il rigetto di tali domande ed,in via riconvenzionale, la pronunzia di risoluzione del contratto preliminare,per inadempimento della promissaria acquirente.

Riunite le due cause, con sentenza non definitiva del 15.10.93. il Tribunale dichiarò risolto il contratto preliminare per inadempimento dell’attrice e revocò i sequestro:successivamente. con sentenza definitiva del 21.5.02 riconosciute a quest’ultima dovute L. 35.000.000 in restituzione dell’acconto, nonchè L. 55.000.000 per l’incremento di valore apportati all’immobile e, tuttavia, la medesima tenuta al risarcimento dei danni per il periodo di indebita occupazione in misura di L. 70.000.000, operata la compensazione, quel giudice condannò gli eredi V. e l’ A. al pagamento di L. 20.000.000 in favore della F..

Proposto appello principale da quest’ultima, resistito, per quanto di rispettivo interesse, dalla SMA, nonchè, con proposizione di appelli incidentali dalla L. e dall’ A., contumace V. P., l’adita Corte di Torino,con sentenza dell’11.6.04, pubblicata il 24.3.05, respingeva i gravami incidentali, accoglieva in parte quello principale ed, in riforma della sentenza appellata, per il resto confermata, dichiarava la carenza di legittimazione di A.M., rigettando ogni domanda contro o dal medesimo proposta compensava interamente le spese di ambo i gradi tra il suddetto e la F. e condannava quest’ultima al rimborso di quelle sostenute dalla L. e dalla società SMA la suddetta decisione si basava sulle seguenti essenziali ragioni:

a) le censure svolte dall’appellante principale contro la pronunzia di risoluzione del contratto,che il primo giudice aveva motivato con il solo parziale pagamento di 1/5 del prezzo che pure era stato dilazionato, e con l’inottemperanza alla diffida ad adempiere, erano inammissibili per inconferenza e genericità:

b) infondato era il motivo di gravame principale deducente la mancata proposizione di una domanda risolutoria da parte della L. essendosi costei richiamata ad analoga richiesta proposta dall’ A. in un precedente giudizio,ed avendo poi esplicitato tale richiesta nella comparsa conclusionale;

c) l’analoga domanda dall’ A. proposta nel presente processo, non poteva tuttavia essere accolta, non essendo stato dal medesimo provato che il mandato, a suo tempo rilasciato da V.G., fosse stato conferito anche nello specifico interesse del mandatario, si da sopravvivere alla morte del mandante;

d) la pretesa della F., di sentirsi riconoscere un maggior incremento di valore degli immobili, non meritava accoglimento, basandosi su testimonianze generiche e contrastanti con la convincente e documentata relazione di consulenza tecnica il cui rinnovo oltre tutto, sarebbe stato inutile, a distanza di anni ed in presenza di ulteriori lavori eseguiti dalla successiva acquirente S.M.A. s.p.a.;

e) le contestazioni,dall’una e dall’altra parte rivolte,con opposte motivazioni, avverso la determinazione del danno derivante dall’occupazione dell’immobile,erano infondate, essendo stato il relativo risarcimento quantificato, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, sulla base di parametri correlati ai correnti canoni locativi.

Avverso la suddetta sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi la L., la SMA s.p.a. e A.L., quale procuratrice speciale di A.M., quest’ultima proponendo ricorso incidentale.

L’intimato V.P. neppure in questa sede ha svolto attività difensiva.

I difensori delle parti hanno presentato rispettive memorie illustrative.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di quello principale la F. deduce,con rispettivo rischiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5, violazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 2932 c.c., dell’art. 112 c.p.c., "omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Con tale mezzo d’impugnazione si censura,anche per la "laconicità" della relativa motivazione, l’argomentazione di cui sub b) in narrativa, ribadendo il motivo di appello secondo cui la L., vedova V., non avrebbe tempestivamente proposto alcuna domanda riconvenzionale, al riguardo sostenendosi,sulla scorta del riportato contenuto testuale delle deduzioni e conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di tale convenutale la medesima aveva soltanto formulato una generica ed ipotetica riserva – significativamente coniugando ("potrebbe") il verbo al condizionale – di far proprie le posizioni assunte dall’ A. (e da tale D. P., altro assunto procuratore del defunto marito nel precedente giudizio),specificamente tuttavia concludendo soltanto per la propria "assoluzione" da ogni domanda attrice. Il riferimento alle difese già svolte dai suddetti nel precedente giudizio,peraltro neppure esplicitate,non avrebbe potuto assumere alcuna rilevanza ai fini dell’ipotetica domanda riconvenzionale. Nè avrebbe potuto venire in considerazione un riferimento alla riconvenzionale proposta nel presente processo dall’ A., sia perchè la relativa costituzione era avvenuta con comparsa dell’8.4.91, successivamente a quella della L., del 6.11.90, sia perchè il richiamo si riferiva ad un soggetto carente di legittimazione processuale, come poi dichiarato dalla corte stessa. Conseguentemente i giudici di merito,preso atto dell’espresso rifiuto di accettazione del contraddittorio su tale inammissibile domanda, tardivamente proposta soltanto nelle conclusioni finali con opposizione da parte della F., avrebbero dovuto esaminare ed accogliere le domande di quest’ultima, ex art. 2932 c.c. e di convalida del sequestro.

Con il secondo motivo, deducente violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1453 e 2932 c.c., si lamenta, in subordine, che la corte di merito, dichiarando inammissibili per genericità le censure rivolte contro la pronunzia di risoluzione da parte del primo giudice, non abbia esaminato quella specificamente deducente che, in pendenza del precedente giudizio, scaturito da una diffida ad adempierla F. non avrebbe potuto più adempiere le proprie obbligazioni, essendo ciò espressamente impedito dalla disposizione di cui al citato art. 1453, comma 3.

Con il terzo motivo si lamenta, in via ulteriormente subordinatata violazione sotto diverso profilo, degli artt. 342 e 112 c.p.c., artt. 1454, 2932 e 2652 c.c., con connessa omissione di motivazione, per omessa pronunzia sul motivo d’appello deducente l’inadeguatezza del termine, di soli 20 giorni, con la diffida prefisso per l’adempimento.

Con il quarto motivo si deduce, violazione, sotto altro e più gradato profilo, degli artt. 342 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1453 e 1223 c.c., con connessa omissione di motivazione,per mancato esame della subordinata domanda, ribadita ex art. 346 in appello, diretta a conseguire il risarcimento dei danni, a carico degli eredi V. e dell’ A., per l’ipotesi in cui la F. non avesse potuto ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. degli immobili.

Con il quinto motivo, infine, si lamenta che, in violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1223 e 2697 c.c. e con insufficienza di motivazione, la corte di merito abbia confermato, nonostante le articolate censure,la riduttiva valutazione delle spese e dei miglioramenti apportati agli immobili.

Il primo motivo, fondato sotto il primo profilo, va accolto in tali limiti. Premesso che la natura processuale della censura consente in questa sede l’esame diretto degli atti del giudizio di merito, la Corte rileva dall’esame del contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dal difensore della L., che da parte di tale convenuta,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello,nessuna domanda riconvenzionale fu proposta.

La L., invero, dopo una premessa in fatto relativa alle pregresse vicende, negoziali e processuali, cui si dichiarava estranea e solo sommariamente a conoscenza, faceva presente che "nel merito non potrebbe che far proprie, dopo una più approfondita conoscenza di diritto e di fatto dei rapporti intercorsi tra i sigg.ri A. e D.P. e la sig.ra F. le ragioni dagli stessi A. e D.P. fatte valere dinanzi al Tribunale di Torino e da questo accolte", e successivamente concludeva; "a stato d’atti … voglia il Tribunale ill.mo: premessa ogni appropriata pronuncia. Revocare il sequestro giudiziario.

Assolvere la convenuta … da ogni domanda attorea".

E’ evidente, dal tenore testuale di tali conclusioni, come l’unica chiara richiesta formulata dalla convenuta fosse stata quella del rigetto,nei propri confronti, della domanda attrice, mentre per il resto il richiamo alle posizioni assunte dall’ A. e dal D. P. nel precedente giudizio (poi conclusosi con sentenza della Corte d’Appello del 5.5.90 di reiezione delle reciproche domande per difetto di "legittimazione processuale"degli anzidetti attori), risultava soltanto ipotetico,come evidenziato dall’uso del condizionale e dalla formulata riserva di acquisirne "più approfondita conoscenza". Deve pertanto ritenersi che indebitamente, ed in palese violazione dell’art. 167 c.p.c., che anche nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, imponeva al convenuto di proporre nella comparsa di risposta "tutte le sue difese e le domande riconvenzionali", i giudici di merito abbiano desunto da tale generica riserva (in cui neppure veniva precisato che nella precedente sede fosse stata proposta una domanda riconvenzionale) ed in difetto di una chiara manifestazione volitiva,’avvenuta proposizione di una domanda riconvenzonale di risoluzione del contratto, richiesta che avrebbe dovuto essere esplicita, inequivoca ed incondizionata; sicchè inammissibile, in quanto costituente domanda nuova, deve ritenersi siffatta domanda formulata soltanto nelle conclusioni finali (o, addirittura, nella comparsa conclusionale, come sembra desumersi dalla sentenza) e giustificato il rifiuto di contraddittorio opposto dalla controparte,odierna ricorrente.

Infondato è invece il secondo profilo del mezzo d’impugnazione, considerato che l’inammissibilità della domanda riconvenzionale non avrebbe potuto, automaticamente, comportare l’accoglimento di quella principale della F., di esecuzione specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c., dovendo al riguardo i giudici di merito esaminare anche le eccezioni alla stessa opposte dalle parti convenute tra le quali, segnatamente, quella della società SMA, resasi acquirente dell’immobile, già promesso in vendita alla suddetta, con atto pubblico del 20.9.87, rispetto alla cui trascrizione non avrebbe potuto prevalere quella della domanda giudiziale precedentemente svolta dall’odierna ricorrente nel pregresso giudizio, che a seguito del negativo esito dello stesso aveva perso effetto.

I successivi motivi del ricorso principale rimangono assorbiti dall’accoglimento, nei sensi precisati, del primo mezzo d’impugnazione, per l’antecedenza logico – giuridica dello stesso.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1723, 1362 e segg., 1372 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., con connesse omissione,insufficienza e contraddittorietà di motivazione, l’ A. lamenta che la corte territoriale l’abbia dichiarato carente di legittimazione ad agire in giudizio, sull’assunto che il mandato conferitogli dal V. si sarebbe estinto dopo la morte del mandante, non essendo stato provato che tale conferimento fosse avvenuto anche nell’interesse del mandatario.

Tale argomentazione, tuttavia, sarebbe frutto di mancata considerazione dell’espressa previsione al riguardo contenuta nella procura speciale in data 30.4.1982, ritualmente prodotta e testualmente riportata ("il presente mandato è irrevocabile in quanto conferito anche nell’interesse dei mandatavi"), con la quale le parti, nella loro insindacabile autonomia negoziale, avevano previsto l’irrevocabilità ed il cointeresse del mandatario,il quale pertanto sarebbe stato dispensato dal fornirne ulteriori prove.

Il motivo è fondato sotto l’assorbente profilo dell’omessa motivazione su punto decisivo della controversia. La corte di merito, nel dichiarare l’ A. carente di legittimazione "processuale" (in realtà sostanziale, in quanto è stata ritenuta la carenza di prova di un interesse legittimante la partecipazione in proprio al giudizio), sulla base di un’affermazione di principio corretta, quella secondo cui la morte del mandante estingue i poteri rappresentativi conferiti al mandatario, a meno che il mandato non risulti conferito anche nell’interesse del medesimo, avrebbe dovuto anzitutto esaminare il contenuto del negozio in questione, al fine di accertare se la volontà delle parti fosse in tale senso; ma tale prioritario esame, cui non può procedersi nella presente sede, costituendo accertamento di fatto,non è stato compiuto, nonostante l’avvenuta produzione da parte dell’ A. del titolo, asseritamente legittimante la sua partecipazione, in proprio, al giudizio. La sentenza impugnata va, conclusivamente,cassata in relazione alle censure accolte, con conseguente rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte,riuniti i ricorsi, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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