Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.E. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Bergamo in data 13-12-2001 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia per aver falsamente incolpato un agente di Polizia penitenziaria del reato di calunnia, pur sapendolo innocente, con la l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di p.u. e concessegli le il attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 12-12-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e la sua attribuibilità alla condotta cosciente e volontaria dell’imputato, avuto riguardo alle attendibili dichiarazioni, del calunniato supportate dalla documentazione prodotta in atti e dalla inconfigurabilità dell’invocato carattere di plateale assurdità delle accuse poste a base dell’imputazione.

Avverso detta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla stessa configurabilità del reato e segnatamente al carattere manifestamente assurdo delle accuse, come segnalato dalla difesa a supporto dell’invocata insussistenza del reato. In ogni caso, si è invocata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, asseritamente essendo trascorsi i termini massimi di legge per detta causa estintiva, secondo la nuova disciplina di questa applicabile nella specie.

In data 29-11-2010 è stata depositata istanza di rinvio dell’odierna udienza per asserito legittimo impedimento del difensore di fiducia avv. A. Tomassetti, impegnato in pari data innanzi al Tribunale civile di Tolmezzo, come da documentazione allegata a detta istanza.

Ciò premesso, va preliminarmente rigettata tale istanza di rinvio posto che non è configurabile alcun legittimo impedimento del difensore già a conoscenza da tempo dell’impegno innanzi al giudica civile di Tolmezzo e nominato in tempo utile per ogni opportuna sostituzione con difensore a tanto delegato per l’odierna udienza ovvero per quella innanzi al predetto Tribunale. Di qui l’inconsistenza anche temporalmente apprezzabile dell’assunto difensivo in punto di legittimo impedimento.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), trattasi di un tentativo di rilettura del fatto un punto di consapevole e volontario atteggiamento calunnioso del ricorrente, fino a prospettare, in termini di palese inconsistenza logico-giuridica, l’ipotesi di una inconfigurabilità dell’accusa incriminata per "assurdità" della stessa. A prescindere che non sembra essere stata dedotta una ragionevole alternativa all’accusa se non in termini di mere ed astratte ipotesitperaltro smentite dalla prova analiticamente richiamata dai giudici di merito non si vede in che maniera possa essere configurabile una asserita assurdità dell’accusa oggetto dell’incriminazione, stante la evidente idoneità della condotta del ricorrente a rappresentare in termini tutt’altro che astratti inverosimili e platealmente smentiti dai fatti, le accuse mosse al S.. "Di qui l’inconsistenza, anche in punto di logica della tesi difensiva a cui, peraltro, si e data corretta risposta nell’impugnata sentenza con richiamo anche all’orientamento di questa giudice di legittimità in subiecta materia.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato posto che,stante il titolo del reato,la prescrizione giusta la normativa correttamente applicabile nella specie (non essendo applicabile l’invocata novella per carenza dei presupposti temporali della decisione di 1^ grado rispetto all’entrata in vigore della detta norma ex L. n. 251 del 2005) non è, allo stato, affatto intervenuta utilmente ex art. 157 previgente in combinato disposto con l’art. 158 c.p..

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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