Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 2755 Procedimento civile; Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato l’1 dicembre 2005, N.V. ha convenuto innanzi al tribunale di Lanciano N.T. per procedere alla divisione della comunione ereditaria su di un immobile sito in quella città alla (OMISSIS).

N.T. è rimasto contumace.

Con ordinanza depositata il 29.05.2006 il G.U. ha formato il progetto di divisione ed ordinato la comparizione delle parti per la discussione alla successiva udienza del 30.10.2006 disponendo che l’attore notificasse il provvedimento alla controparte contumace.

All’udienza come sopra fissata, lo stesso G.U., dato atto della regolarità della disposta notificazione e, constatata la mancata comparizione del convenuto, ha dichiarato esecutivo il progetto.

Avverso tale provvedimento N.T. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

N.V. non ha svolto attività difensiva.

Avviato alla trattazione in Camera di consiglio con relazione del Consigliere designato cui il ricorrente ha replicato con memoria, il ricorso è stato poi rinviato alla pubblica udienza per acquisizione del fascicolo d’ufficio del merito e, quindi, trattenuto in decisione sulle conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsene l’inammissibilità.

Il Consigliere designato era pervenuto alla stessa conclusione che il Collegio comunque condivide sia pure per motivi in parte diversi.

Sostiene il ricorrente la nullità riflessa dell’impugnata ordinanza per nullità della notificazione sia dell’originario atto di citazione sia della successiva ordinanza 29.05.2006.

Quanto alla prima notificazione, ne deduce la nullità per il fatto che "… in giudico non è stata depositata la ricevuta di ritorno dell’avviso del deposito presso la casa comunale dell’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. … poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.".

Quanto alla seconda notificazione, ne deduce la nullità per il fatto che "… nell’avviso di ricevimento della notificazione dell’ordinanza del 24.5.06 l’addetto al recapito dichiara di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata, senza indicare nè la persona, nè la qualifica della stessa in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 1, il quale dispone che nel caso di rifiuto da parte del destinatario o di coloro cui può farsi la consegna di ricevere l’atto, l’agente postale ne fa menzione nell’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome e il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità. La indicazione è necessaria al fine di consentire al destinatario la conoscibilità del soggetto che ha rifiutato l’attore (sic n.d.e.) l’eventuale responsabilità dello stesso in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato ritiro dell’atto".

La trattazione della seconda questione ha carattere evidentemente preliminare.

Quando, infatti, viene impugnato l’atto terminale di un processo per nullità riflessa d’uno o più degli atti che in esso si sono susseguiti, occorre valutare, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, risalendo all’indietro, la legale conoscenza o meno dell’atto più prossimo a quello impugnato in capo al deducente, onde accertare se questi fosse stato messo in condizione d’impugnarlo, facendo valere le nullità precedenti, ed, ove di tale facoltà non siasi avvalso, sia decaduto dalla possibilità di farle valere.

Il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine per impugnarlo, coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto stesso è resa palese alle parti del processo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

Ora, il ricorrente deduce la nullità della notificazione nei propri confronti dell’ordinanza 29.05.2006 – notifica che il G.U. aveva disposta proprio per consentirgli di partecipare al giudizio contestando, se del caso, il progetto di divisione – perchè, come sopra riportato, nell’avviso di ricevimento della notificazione l’addetto al recapito ha dichiarato di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata, e ciò "senza indicare nè la persona, nè la qualifica della stessa in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 1".

Tale argomento è infondato.

L’invocato della L. n. 890 del 1982, art. 8, dispone, ai primi due commi:

"Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonchè la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avulso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda". E’ chiaro come il ricorrente, dopo aver riferito, in fatto, che "… l’addetto al recapito dichiara di non aver potuto consegnare il plico per rifiuto della persona abilitata …", confonda poi, in diritto, le disposizioni dei due riportati commi, dacchè solo il primo, relativo all’ipotesi della consegna del plico regolarmente effettuata ma a mani di persona che ha rifiutato di firmare l’avviso di ricevimento, prevede l’identificazione del soggetto che quel rifiuto abbia opposto, mentre il secondo, relativo alla diversa ipotesi del rifiuto tout court di ricevere in consegna il plico da parte della o delle persone interpellate, non pone a carico dell’agente alcun onere d’identificare l’autore o gli autori del rifiuto.

La riferita ipotesi della consegna non avvenuta per rifiuto del ritiro da parte del soggetto interpellato non comportando, dunque, il detto onere, la mancata indicazione nella relata redatta dall’agente dell’identità del soggetto che aveva opposto il rifiuto non viola alcuna disposizione di legge e non determina alcuna nullità della notificazione. Ne consegue che l’odierno ricorrente risulta essere stato legalmente posto in grado d’impugnare l’ordinanza 29.05.2006, ch’egli stesso dichiara in ricorso essere stata notificata il 29.09.2006 senza che sia inficiata dall’inesistente vizio denunziato, e di far valere in tal modo l’assunta nullità dell’originaria citazione, trattandosi del primo atto successivo a quello assuntivamente nullo del quale abbia avuto legale conoscenza.

Ciò non avendo fatto, è decaduto, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dal diritto di far valere la nullità della notificazione dell’originaria citazione introduttiva del giudizio di divisione così come, essendo ampiamente decorso il termine lungo tra la valida notificazione dell’ordinanza (29.09.2006) e quella del ricorso (06.12.2007), lo è anche dal diritto di proporre avverso la stessa ricorso per cassazione ove il ricorso in esame fosse a tal fine inteso e, pertanto, inammissibile.

Il ricorso in esame, poi, in quanto inteso ad impugnare l’ordinanza resa all’udienza del 30.10.2006, è da respingere, dacchè, attesa la funzione recuperatoria dell’impugnazione proposta onde far valere la nullità, estesa all’atto impugnato, di nullità inficianti pregressi atti del processo, ove tali nullità non sussistano o non siano più deducibili ed all’atto impugnato in sè non siano mosse censure in rito o nel merito, esso risulta evidentemente infondato.

Parte intimata non avendo svolto difese, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *