Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 159 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia riguarda le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 nel Comune di Angolo Terme, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, conclusesi con l’elezione a sindaco del candidato R.M. (Lista n. 2 "Lega Nord – Bossi") che riportava 667 voti contro i 666 suffragi del candidato L.G. (Lista n. 1 "Cambiamo insieme").

Avverso tale risultato hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Lombardia- Sezione staccata di Brescia il sig. L.G. e la sig.ra A.A., entrambi elettori del Comune, per i seguenti motivi:

– violazione degli artt. 41 D.P.R. 16.5.1960 n.570 e 29 L.5.2.1992, n.104 per essere stato illegittimamente consentito nel seggio n. 2 ad elettore non deambulante il voto assistito;

– violazione dell’art. 41 D.P.R. n. 570/1960, per essere stati ammessi a votare con voto assistito nei seggi n. 2 e n.4 quattro elettori senza che venisse allegato il certificato medico;

– violazione degli artt. 41 e 53 D.P.R. n. 570/1960 perché nel seggio n. 2 risulterebbero non utilizzate 140 schede non corrispondenti al numero (141) risultante dal computo degli aventi diritto e dei votanti;

– violazione degli artt. 57 e 64 D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 71 d.lgs. 267/2000 per essere state attribuite nel seggio n.1 due schede senza segno di preferenza; per essere stata attribuita nel seggio n. 2 una preferenza ove il nome del candidato era confuso con quello di altra lista; per essere stata attribuita nel seggio n.3 alla lista n.2 una preferenza priva del segno di preferenza e riportante il nominativo di un candidato della Lista n. 2 accanto al simbolo della Lista n.1; per essere state nel seggio n. 4 erroneamente annullate per riconoscibilità del voto due schede da attribuire alla Lista n.1; per essere state attribuite alla Lista n.2 preferenze espresse in modo equivoco.

Si sono costituiti sia l’amministrazione statale che R.M., quest’ultimo proponendo altresì ricorso incidentale per essere stata erroneamente attribuita nel seggio n.3 alla Lista n.1 una scheda recante segno di riconoscimento.

Il TAR ha disposto verificazione ed il relativo plico, depositato il 4 gennaio 2010, è stato aperto alla presenza del Collegio il 28 gennaio 2010 come da verbale.

Con la sentenza n. 760 del 2010, il TAR, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità avanzate dal M., ha accolto il primo motivo di ricorso non ravvisando nella non deambulazione,risultante dal verbale della sezione n. 2, una infermità corrispondente a quella richiesta dall’art. 41 D.P.R. n. 570/1960 – mancanza dell’uso degli occhi o della mani o paralisi o altro impedimento di analoga gravità- legittimante il voto assistito.

Dichiarati assorbiti gli altri motivi, ha quindi annullato il verbale di proclamazione degli eletti e l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.

Avverso la decisione hanno proposto appello con distinti ricorsi il sig. R.M. ed il sig. B.A., nella qualità di elettore.

Con il primo appello sono proposti i seguenti motivi:

– ingiustizia; violazione dei principi relativi all’ammissibilità del ricorso incidentale e del principio di accessorietà dello stesso;illogicità e irragionevolezza manifesta; difetto di motivazione; violazione della salvaguardia del voto e delle elezioni; mancato esame e dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale: erroneamente il TAR avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso incidentale poiché dal suo accoglimento sarebbe derivata l’attribuzione di un voto in più alla lista del candidato M., così rimanendo in ogni caso immutato l’esito delle elezioni e rispettato il principio della salvaguardia della volontà degli elettori; nel merito, la censura era fondata, poiché una scheda attribuita alla Lista n. 1 presentava un segno grafico riconducibile ad una firma o ad una sigla, segno di riconoscimento e, come risultato a seguito della verificazione, essa apparteneva ai voti contestati e come tale "temporaneamente" attribuita;

– ingiustizia; erronea rappresentazione dei presupposti; illogicità ed irragionevolezza; difetto di motivazione ed istruttoria; mancata valutazione istruttoria circa la sussistenza del requisito di cui all’art. 41 DPR n.570/1960 in capo al sig. Pellegrinelli: legittimamente il sig. Pellegrinelli sarebbe stato ammesso al voto assistito trattandosi di soggetto tetraplegico, in grado di muovere unicamente gli occhi, titolare di tessera elettorale con apposizione del timbro "AVD" in base alla L. 5.2.2003 n. 17; erroneamente il Tar non avrebbe valutato la dichiarazione resa in tal senso del Presidente del seggio n.2;

– illegittimità della sentenza per mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso: erroneamente il primo giudice non avrebbe dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale atteso il suo carattere generico e finalizzato ad un riesame delle intere operazioni elettorali.

L’appello del sig. B. è affidato ai seguenti motivi:

– ingiustizia della sentenza, violazione di legge: nonostante l’indicazione non appropriata ("non deambulante") il sig. Pellegrinelli si sarebbe trovato nelle condizioni per usufruire del voto assistito come risulta dalla sua tessera elettorale;

– violazione dell’art. 22 L.1034/1971: una volta accolto il primo motivo del ricorso principale, non poteva il TAR dichiarare inammissibile il ricorso incidentale dal cui accoglimento sarebbe discesa l’identità del risultato elettorale a favore del candidato M..

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed i sigg. G. ed A., questi ultimi resistendo agli appelli e contestualmente proponendo appello incidentale relativamente ai motivi già proposti in primo grado e dichiarati assorbiti dal TAR.

Con ordinanza n. 232 in data 2 luglio 2010, la Sezione ha disposto in via istruttoria che il Prefetto di Brescia, anche tramite un proprio delegato, accertasse, mediante acquisizione di certificazione medica delle competenti strutture sanitarie, il tipo di infermità da cui risultava affetto l’elettore all’epoca delle operazioni elettorali, con particolare riguardo all’influenza sull’uso della vista o degli arti superiori o comunque sulla capacità di esprimere il voto senza l’ausilio di altro cittadino elettore nonché sulla sua evidenza, la data in cui il Comune di Angolo Terme avesse rilasciato il timbro "ADV"; infine, verificasse, in contraddittorio tra le parti, se la scheda del seggio n. 3 appartenente al plico n. 6 TER/C con i voti contestati, temporaneamente assegnata al candidato L.G., presentasse sigla o sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, riservando all’esito dell’istruttoria ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Gli incombenti istruttori sono stati eseguiti mediante trasmissione da parte della Prefettura di una relazione, di documentazione tra cui certificazione della Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica Sebino, nota del Commissario prefettizio del 22 luglio con relativa documentazione, copia del verbale del 29 luglio 2010 relativo all’esecuzione degli adempimenti e copia della scheda elettorale contestata.

In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato diffuse memorie.

All’udienza del 9 novembre 2010, i ricorsi sono stati discussi ed il Collegio se ne è riservata la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, preliminarmente, confermata la riunione degli appelli perché proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Essi presentano motivi sostanzialmente equivalenti che possono, pertanto, essere trattati congiuntamente.

3. In primo luogo, occorre confermare la sentenza quanto all’ammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto basato su circoscritte censure non qualificabili come generiche o tendenti ad un inammissibile riesame delle intere operazioni elettorali.

4. Il Tar ha annullato il verbale di proclamazione degli eletti e l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, avvenuta con lo scarto di un solo voto, sul rilievo dell’illegittimità dell’ammissione al voto assistito di un elettore, dichiarato a verbale, in assenza di certificazione, "non deambulante".

Gli appellanti deducono che a tali conclusioni il giudice di primo grado sia pervenuto senza considerare che, in disparte l’erroneità dell’accoglimento della suddetta censura, dall’esame e dall’accoglimento del ricorso incidentale sarebbe derivata la sua irrilevanza ai fini del risultato elettorale.

Il motivo è fondato.

In materia di operazioni elettorali, la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o di requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è prefigurato. Di conseguenza, non possono comportare l’annullamento delle operazioni di voto vizi da cui non deriva la compressione della libera espressione del voto ed irregolarità che possano essere corrette mediante l’eliminazione dei voti irregolari e ciò anche nel caso dell’irregolarità nell’ammissione al voto assistito (Cons. St. 20.5.2008, n.2390; 25.2.1997, n. 201). Prima di pervenire all’annullamento delle operazioni elettorali in virtù di tale denunciata irregolarità occorreva, pertanto, accertare la concreta sua incidenza sui risultati elettorali.

Tale accertamento imponeva il preventivo esame del ricorso incidentale, specie in considerazione della circostanza che il Tar è pervenuto alla propria decisione in accoglimento di tale unico motivo, erroneamente non sottoposto alla prova di resistenza.

5. Nel merito, il ricorso incidentale è fondato.

6. In adempimento dell’istruttoria disposta da questa Sezione, la Prefettura di Brescia ha inviato copia della scheda elettorale contestata, temporaneamente attribuita alla lista n. 1 con determinazione non modificata, unitamente al verbale in contraddittorio tra le parti in data 29 luglio 2010.

Nel verbale si legge che "nella parte interna risulta una croce sul simbolo "Cambiamo insieme" e un ulteriore autonomo segno/sigla apposto sul nome prestampato LUCIO GAGLIARDI non riconducibile ad una croce o ad un prolungamento della croce apposta sul simbolo, che si presenta come una linea curvilinea prolungata che effettua un cerchio su se stessa".

A norma dell’art. 64 DPR n. 570/1960, sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. L’apposizione di un segno/sigla del genere di quello sopra descritto, staccato ed autonomo rispetto alla croce apposta sul simbolo, non configurabile come crocesegno e non riconducibile, per le sue caratteristiche, ad una incertezza grafica o ad un segno involontariamente apposto (tale non potendo considerarsi un cerchio chiuso su se stesso concluso con un" ulteriore linea verso l’alto, del tutto simile ad una sigla) viene considerata dal Collegio quale inoppugnabile dimostrazione della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, con conseguente nullità della scheda.

7. Peraltro, l’istruttoria disposta ha dimostrato anche l’erroneità dell’accoglimento della censura relativa all’illegittima ammissione di un elettore al voto assistito.

8. A norma dell’art. 41 DPR 570/1960, hanno diritto al voto assistito gli elettori affetti da cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità.

9. Al di là delle patologie tipiche indicate al secondo comma dell’art. 41, vi possono essere altri impedimenti, non altrettanto evidenti, la cui idoneità a radicare il diritto al voto assistito deve essere dimostrata attraverso certificazione medica da allegare al verbale.

10. L’elettore può anche richiedere, a norma dell’ultimo comma dell’art. 41, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, l’apposizione sulla tessera elettorale di un simbolo o codice quale annotazione del diritto al voto assistito.

11. Il giudice di primo grado ha tratto dalla indicazione apposta sul verbale "non deambulante" la convinzione che il voto assistito in questione fosse stato concesso in carenza dei presupposti previsti dalla legge, non essendo stata allegata la certificazione medica.

Tuttavia, a seguito degli adempimenti istruttori disposti dal Collegio, è emerso in maniera inequivocabile (v. certificazione ASL Vallecamonica – Sebino) che fin dal 1990, quindi anche all’epoca delle elezioni comunali, l’elettore risultava affetto da tetraplegia, minorazione a carattere permanente determinante la compromissione degli arti superiori che impedisce l’espressione del voto senza l’accompagnatore. La tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dall’art. 41 dalle quali si presume l’inidoneità di manifestazione autonoma del voto e, conseguentemente, la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità rende pertanto superflua l’allegazione a verbale di certificazione medica, la cui finalità è quella di attestare, nei casi di patologie diverse da quelle tipiche, un impedimento paragonabile a quello delle ipotesi nominate (Cons. St. Sez. V, 26.9.2006, n. 5643) così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio, possibile solo nell’ambito degli altri impedimenti di analoga gravità (Cons. St. 6 giugno 1990, n. 505).

Pertanto, anche l’incompleta indicazione espressa a verbale -dal momento che la tetraplegia comporta certamente la non deambulazione, ma, al di là della sola deambulazione, rientra tra le cause espressamente previste di voto assistito – deve considerarsi superata dall’evidenza dell’impedimento, confermato dalla certificazione sanitaria acquisita in sede istruttoria, così come è irrilevante la data e la correttezza dell’ apposizione del timbro "ADV" sulla tessera elettorale dell’elettore, non essendo nella specie necessaria una attestazione sostitutiva della allegazione di certificazione medica.

12. Sono, pertanto, da accogliere i motivi con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver considerato non ammissibile al voto assistito l’elettore sig. Pellegrinelli.

13. Occorre, tuttavia, esaminare gli altri motivi di ricorso di primo grado, ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure e peraltro riproposti con appello incidentale.

14. Il Collegio ritiene di poterli respingere poiché:

– le certificazioni mediche relative agli altri elettori ammessi al voto assistito risultano, da annotazione apposta al verbale facente fede fino a querela di falso, allegate ai verbali relativi all’elezione del Parlamento europeo, svoltasi contemporaneamente, né esiste alcun obbligo alla presentazione di tante certificazioni quanti sono i voti da esprimere; a differenza del caso dell’elettore Pellegrinelli, in cui mancava una certificazione medica, l’allegazione di documentazione medica esime da ulteriori indagini istruttorie;

– dal verbale redatto al termine del contraddittorio svoltosi presso l’Ufficio elettorale provinciale della Prefettura di Brescia in data 1.12.2009, risulta che nel seggio n. 2 le schede risultanti dal verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione come autenticate e non utilizzate per le votazioni corrisponde al numero di 140, ma all’interno della busta 6 BIS/C del seggio n. 2 (schede deteriorate) viene reperita una scheda riconsegnata dall’elettore come deteriorata;

– dalla medesima verificazione in contraddittorio emerge che nel seggio n. 1 non risultano attribuite alla lista n. 2 due schede senza segno di preferenza;

– non può considerarsi affetta dal vizio di legittimità sollevato l’attribuzione, nel seggio n. 2, alla lista n. 2 della scheda contenente la croce sul simbolo del partito e l’indicazione di preferenza per candidato inesistente, il cui nome M. Anna non è presente in nessuna delle tre liste di candidati. Non può infatti essere accolta la tesi della nullità della scheda in quanto la volontà dell’elettore per la lista è stata espressa in modo non equivoco;

– dalla verificazione non sono risultate tra le schede del seggio n. 4 (o tra quelle racchiuse nella busta contenente schede nulle) le due schede aventi le caratteristiche denunciate (scrittura incomprensibile e piccolo strappo) con barra sul simbolo della lista n. 1 annullate per riconoscibilità;

– non sono risultate come attribuite alla lista n. 2 due schede senza segno di preferenza.

15. Quanto all’ ultimo motivo, relativo ad una scheda del seggio n. 3 che, dalla verificazione effettuata, risulta attribuito alla lista n. 2 nonostante la preferenza indicata per il candidato "Zanelli" della lista n. 2 sia stato segnato nello spazio contenente il simbolo della lista n. 1, senza espressione di preferenza per il simbolo, ritiene il Collegio di poter soprassedere dal suo esame, ritenuto che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, un eventuale accoglimento non inciderebbe comunque sui risultati elettorali.

16. In conclusione, gli appelli vanno accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso incidentale di primo grado e respinto quello principale.

La complessità della controversia giustifica tuttavia la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e riuniti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso incidentale e respinge quello principale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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