Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 155 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 14/01/010 – provvedendo sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui alla sentenza del predetto Tribunale, in data 12/07/05 (irrevocabile il 12/11/05) pronunciata nei confronti di T.A. – revocava il predetto beneficio.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare la ricorrente esponeva che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/07/05 era stata riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 15/01/07, con la quale era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione delle contravvenzioni edilizie, con conseguente revoca dell’ordine di demolizione.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 27/05/010, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 14/01/010, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale, concesso a T.A. con sentenza in data 12/07/05, irrevocabile il 02/11/05.

Il giudice motivava il proprio provvedimento evidenziando che la T. non aveva provveduto alla demolizione dei manufatti abusivi nel termine indicato in sentenza; demolizione che costituiva la condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/07/05 – come si evince dalla documentazione allegata al ricorso e dal certificato penale in atti – non era passata in giudicato il 02/11/05, ma era stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Napoli. Detta Corte Territoriale, con sentenza emessa il 15/01/07, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/07/05, dichiarava estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali – ivi compresi quelli di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) capo a) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, capo d) – revocando l’ordine di demolizione, confermava la sentenza di 1^ grado quanto al reato di cui all’art. 349 c.p. capo f), riducendo la pena inflitta nella misura come indicata in atti; pena sospesa.

Stante l’estinzione dei reati contravvenzionali con la revoca dell’ordine di demolizione, consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena non risultava più sottoposto alla condizione della demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Va annullata, pertanto, senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, in data 14/01/2010.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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