Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, nell’ambito del procedimento penale n. 19024/06 RGNR, con ordinanza emessa l’01/10/09 disponeva la trasmissione del fascicolo al PM presso il Tribunale di Firenze.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il ricorrente esponeva che l’ordinanza impugnata costituiva atto abnorme poichè il Tribunale aveva rimesso gli atti al PM, pur non avendo ritenuto che non ricorrevano gli estremi nè del reato contestato, nè di altra ipotesi di reato.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 27/05/010, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve – nel corso del giudizio pendente nei confronti di N.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 – con ordinanza emessa l’01/10/09, dopo aver ritenuto che la condotta del N., non solo non rientrava nella fattispecie contestata, ma non era riconducibile ad altra fattispecie penale, disponeva la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Firenze.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che l’ordinanza dell’01/10/09 è priva di qualsiasi motivazione attinente alla decisione adottata, con conseguente nullità assoluta del provvedimento, ex art. 606 c.p.p., lett. c).

Va annullata, pertanto, senza rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, in data 01/10/09, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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