Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 657 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 29/09/09 – provvedendo sulla richiesta presentata dal competente PM di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta a V.S.P., con la sentenza del Tribunale di Castrovillari, in data 03/03/08 – accoglieva la richiesta del PM, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;

2. che, comunque V.S.P. versava in uno stato di indigenza economica, per cui si trovava nell’impossibilità assoluta di eseguire la demolizione a sue spese;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sul punto relativo alla dedotta indigenza economica ed alla possibilità di eseguire la demolizione senza ledere diritti di terzi (come indicato nell’impugnazione).

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 25/02/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 03/03/08, divenuta irrevocabile il 09/05/08, affermava la penale responsabilità di V.S.P. per i reati attinenti a violazioni edilizie, con conseguente condanna alla pena come inflitta in atti; concedeva, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro il termine di sei mesi dal passato in giudicato della sentenza.

Il competente PM – non avendo il V. provveduto alla demolizione delle opere abusive entro il termine prescritto – chiedeva, nelle forme di cui agli artt. 666 e segg. c.p.p., la revoca del predetto beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29/09/09, revocava la sospensione condizionale della pena di cui alla citata sentenza del 03/03/08.

V.S.P. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Castrovillari ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice dell’esecuzione ha evidenziato:

a) che il V. non ha provato – come era suo onere – l’assoluta impossibilità economica di sostenere le spese necessarie per la demolizione delle opere abusive;

b) che, comunque, le spese necessarie per provvedere alla rimozione delle opere abusive non erano di rilevante aggravio economico, tenuto conto della modestia delle strutture edilizie in esame ed ossia muri perimetrali privi di solaio.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, sia perchè ripetitive di quanto esposto in sede di incidente di esecuzione ; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione. Sono, infine, errate in diritto posto che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, statuita nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, non è passibile di censura in sede esecutiva, essendo detta censura preclusa dal giudicato formatosi su tutti i punti della decisione.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da V. S.P., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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