Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 653 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 08/04/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 01/12/08 – appellata da B.V. e D. R.R., imputati rispettivamente, il B. dei reati di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2; art. 609 quater in relazione all’art. 609 bis, art. 609 ter c.p., ultimo comma; art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1 e art. 2 c.p.;

art. 61 c.p., n. 2, art. 610 c.p.; art. 609 octies, commi 1, 2 e 3 in relazione all’art. 609 bis e 609 ter c.p., ultimo comma, come contestato ai capi a), b), c), d) della rubrica; la D.R. dei reati di cui agli artt. 40 cpv, 600 bis c.p., comma 1, e art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2; art. 609 octies c.p., commi 1 2 e 3, in relazione agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., ultimo comma, come contestati ai capi e) ed f) della rubrica e condannati il B. alla pena di anni 20 e mesi sei di reclusione; la D.R. a quella di anni dieci di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;

nonchè entrambi al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, con una provvisionale di Euro 150.000,00 – riduceva la pena, quanto a B.V., a quella di anni diciotto e mesi sei di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa; quanto a D.R. R. quella di anni nove di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa;

confermava nel resto.

Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano: 1. che – quanto a B.V. – non sussisteva la responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati rispettivamente contestatigli. Il ricorrente evidenziava che la decisione impugnata si fondava sulle dichiarazioni del minore, che erano vaghe, contraddittorie, non connotate da sicura univocità e non suffragate da precisi e certi riscontro obiettivi. La D. R., a sua volta, assumeva che non era stata portata a conoscenza degli asseriti abusi patiti dal minore, con conseguente impossibilità di contrastare la condotta del coniuge (il B.);

2. che, comunque, per la sola D.R.R. la pena era eccessiva per cui la stessa andava diminuita, con concessione delle attenuanti generiche.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Nell’udienza del 25/11/010 veniva disposta la separazione della posizione processuale di D.R.R., cui non risultava ritualmente notificato l’avviso per la odierna udienza, con conseguente prosecuzione del processo nei confronti del solo B.V..

Il P.G. della Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso; la difesa del B. per l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte territoriale, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha individuato con precisione il contesto ambientale in cui si è svolta la vicenda in esame.

Ha accertato la idoneità psichica della persona offesa – il minore B.A. (figlio dell’imputato, di anni otto all’inizio dei fatti in esame,che si erano protratti dal 2004 al 2006, sent. 2 grado pag. 1) – a rendere testimonianza, essendo capace di orientarsi nello spazio, di rievocare e riferire con chiarezza dati della realtà, di esprimere giudizi di valore (vedi sent. 2 grado pag. 30/39 con precipuo riferimento alla relazione del CT nominato dal PM, Dott. Ba.). Parimenti la Corte di Appello ha accertato – argomentando con idonea pertinenza-logico giuridica ed aderenza alle risultanze processuali – la credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dal minore.

Ha evidenziato, con compiutezza i riscontri obiettivi posti a sostegno della versione dei fatti fornita dal minore, ed ossia:

a) la localizzazione degli eventi in questione nella Villa dell’Istituto Padre Annibale di Francia; nonchè le connotazioni dei medesimi luoghi;

b) le disposizioni, del tutto convergenti degli operatori della Comunità "Casa Salvatore" di Villagraza di Carini ove venne accolto il minore, sin dal mese di Aprile 2005; (vedi sent. 2 grado pag. 1) che per primi raccolsero le confidenze del piccolo A. (ossia i testi G., C., Cu., P.);

c) le dichiarazioni risultate pienamente attendibili dei chiamati in correità, B.G. (fratello di A.) e T. G., persone presenti e coinvolte direttamente negli abusi consumati in danno della parte offesa nei termini come precisati in atti (vedi sent. 2 grado pagg. 40/49).

Il ricorrente non ha provato fatti e/o circostanze idonee ad inficiare la plausibilità e la veridicità del quadro accusatorio come acquisito al processo e posto a base della decisione di merito (vedi pagg. 49/51 sent. 2^ grado).

In conclusione la sentenza della Corte Territoriale è immune da errori di diritto, è coerente nelle sue argomentazioni, è plausibile quanto ai contenuti fattuali esplicitati nella stessa; non è in contrasto insanabile con risultanze processuali di segno opposto. Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – sono generiche perchè sostanzialmente meramente ripetitive di quanto esposto in Appello, già esaminato e valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque siano state prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606, lett. b), c), d) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381. Ad abundantiam, si osserva:

1. che eventuali divergenze ed imprecisioni riscontrabili nel racconto del minore, costituiscono dissonanze marginali, riconducibili al traumatico vissuto emozionale del piccolo A..

Dissonanze che non inficiano la veridicità e plausibilità della versione dei fatti narrati dal minore caratterizzata da puntualità, sequenzialità e coerenza in riferimento a tutti i punti essenziali del narrato;

2. che non era necessario l’espletamento di una perizia psicologica sulla persona del minore, essendo stato accertato in modo esaustivo la idoneità psichica del minore a rendete testimonianza, come già evidenziato sopra;

3. che parimenti non era necessario l’espletamento di una perizio medico-legale sulla persona del minore al fine di accertare la presenza di lesioni e tracce biologiche degli eventi traumatici sul corpo dello stesso. Trattasi di perizia non necessaria ai fini della decisione, tenuto conto – anche alla luce delle indicazioni tecniche espresse dal medico esaminate in giudizio – della elevata e veloce capacità ricostruttiva dei tessuti in zona anale e perianale; il tutto anche in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso (in riferimento al giudizio di merito) rispetto all’epoca dei fatti in esame (vedi sent. 2 grado pag. 30).

Non sono state dedotte – come già rilevato sopra – doglianze in relazione al trattamento sanzionatorio.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da B.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso di B.V. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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