Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 651 Poteri della Cassazione; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 14/04/010, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brescia, in data 16/10/09 – appellata da P.S. e M.D., imputati del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, (come contestato loro in atti, con la recidiva infraquinquennale per entrambi) e condannati, con la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità prevalenti sulla recidiva, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa ciascuno – riduceva la pena inflitta ai predetti P. e M. ad anni due di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa ciascuno; confermava nel resto. Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che non sussisteva la responsabilità penale di M. D., che era estranea allo spaccio dell’hashish, come ritrovata e sequestrata in atti;

2. che la pena inflitta era eccessiva, dovendosi concedere le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

Risulta accertato, invero, che P.S. e M. D. (conviventi ed occupanti lo stesso appartamento) – nelle condizione di tempo e di luogo come individuate in atti – detenevano in concorso fra loro, al fine di spaccio, complessivamente gr. 125, 623 di hashish, pari a circa 355 dosi medie singole (vedi pag. 2 sent. 1^ grado).

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, per entrambi gli imputati, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, come loro contestato.

Le censure dedotte sul punto in esame da M.D., sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto già esposto in sede di Appello; sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti vanno disattese le doglianze sollevate da entrambi gli imputati attinenti trattamento sanzionatorio: la Corte Territoriale ha congruamente motivato sulla misura della pena, evidenziando, fra l’altro, il dato ponderale dell’hashish in sequestro; la gravità dei fatti, la pericolosità sociale dei ricorrenti, gravati entrambi da significativi precedenti penali.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p..

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da P.S. e M.D., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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