Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 650 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 15/12/09, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 20/10/08, appellata, fra gli altri, da D.H.B.I., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, art. 80, comma 2, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che andava espletata perizia fonica onde accertare con esattezza la riconducibilità alla sua persona della voce di cui alle conversazioni telefoniche intercettate;

2. che, comunque, il contenuto delle conversazioni intercettate non convergeva in modo univoco nel coinvolgimento dell’imputato dei fatti in esame;

3. che andavano concesse le attenuanti generiche e quelle del fatto di lieve entità; la pena inflitta era eccessiva.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte Territoriale, mediante un esame esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che D.H.B.I., in concorso con altri soggetti (come individuati in atti e giudicati separatamente), operando in (OMISSIS), aveva introdotto notevole quantitativo di sostanze stupefacenti. Attività protrattasi nel tempo, ed ossia dall’autunno 2005 al 19/06/06;

data in cui si era verificato l’ultimo episodio di traffico internazionale di stupefacenti, relativo ad un quantitativo di gr.

1669,57 di cocaina pari a gr. 685,52 di principio attivo.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, come ritenuto nelle decisioni di merito.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundantiam, quanto alla richiesta di perizia fonica, reiterata dalla difesa del ricorrente nei motivi di impugnazione, si osserva che la stessa è generica ed infondata.

La persona di D.H.B.I. è stata individuata con precisione, mediante numerose risultanze processuali, quali: a) le intercettazioni telefoniche in atti (in specie la n. 281 del 04/06/06 e la n. 51 in data 31/05/06); b) i molteplici e precisi servizi di appostamenti e controlli operati dalla PG; c) la relazione del perito che ha effettuato la traduzione delle conversazioni telefoniche intercettate; d) il contenuto delle conversazioni captate; e) il collegamento logico-fattuale tra le varie posizioni degli imputati coinvolti nelle vicende in esame (vedi sent. 2 grado pagg. 4-13).

Le predette risultanze processuali – analizzate con rigore dalla Corte Territoriale – convergono tutte, nella loro valutazione globale, sulla persona di D.H.B.I., quale autore delle condotte illecite contestategli.

Parimenti vanno disattese le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio e relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e di quella del fatto di lieve entità ed alla misura della pena.

La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alle citate richieste del ricorrente ed ossia la rilevante gravità dei fatti in esame inerenti a reiterati episodi di traffico internazionale di stupefacenti, protrattosi per un significativo arco temporale; nonchè la spiccata pericolosità sociale del ricorrente, desumibile anche dalla professionalità e dal ruolo non marginale svolto dallo stesso nella realizzazione delle condotte illecite in esame.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.H.B. I. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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