Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 649 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 02/12/09, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data 26/03/09 – appellata, fra gli altri, da A.E. e C.A., imputati del reato di cui al art. 73, comma 1 e 1 bis e 6; D.P.R. n. 309 del 1990,art. 80; art. 99 c.p. (come contestato loro in atti) e condannati l’ A. alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa; il C. a quella di anni dieci di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa dichiarava l’ A. ed il C. colpevoli del reato loro contestato, esclusa l’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 6, limitatamente al quantitativo di cocaina pari a Kg. 2,212 per l’ A. e Kg 6,533 per il C., riducendo la pena inflitta ad entrambi ad anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa ciascuno; confermava nel resto.

Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano:

1. che nella fattispecie non ricorreva l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, poichè il quantitativo di cocaina ritrovato in possesso dell’ A. non era da considerarsi ingente secondo i parametri di cui alla citata norma;

2. che la confisca dei beni in sequestro era illegittima, non ricorrendo le condizioni di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Trattavasi di beni acquistati mediante somme derivanti da attività lecite;

3. che – quanto a C.A. – andavano concesse le attenuanti generiche. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di A.E. presentava memoria difensiva in data 19/11/010 con la quale insisteva nelle sue richieste.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Premesso che le impugnazioni in esame non contestano la sussistenza della responsabilità penale di entrambi gli imputati, si osserva – quanto alla doglianza eccepita da A.E. in ordine all’aggravante dell’ingente quantità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, – che la stessa è infondata.

La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto evidenziando il quantitativo di cocaina trovato in possesso di A.E., ossia Kg. 2,212, con principio attivo pari al 97,05%, era idoneo ad agevolare il consumo della stessa nei confronti di un elevato e rilevante numero di acquirenti con conseguente grave ed allarmante pericolo per la salute pubblica.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui alla norma de qua.

Va disattesa, altresì, la doglianza proposta da C.A. in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Corte ha posto in rilievo, mediante congrua motivazione, che non erano emerse circostanze fattuali e/o processuali favorevoli alla concessione delle citate attenuanti; il tutto tenuto conto, in particolare, della gravità dei fatti in esame, nonchè della specifica condotta posta in essere dal C., espressione di elevata pericolosità sociale dello stesso.

Parimenti la Corte ha motivato in modo esaustivo ed immune da errori di diritto in ordine alla confisca dei beni immobili e mobili come sequestrati in atti in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti; il tutto ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Trattavasi di beni immobili e mobili (come individuati analiticamente in atti) pervenuti nel patrimonio di A.E. e di quelli di C.A. e dei suoi congiunti (come indicati nelle decisioni di merito), non proporzionata ai redditi dei titolari dei beni; il tutto come idoneamente accertato, mediante indagini patrimoniali, acquisite al processo. Il fatto, poi, che i beni fossero stati acquistati in epoca precedente ai fatti in esame non costituiva circostanza ostativa alla confisca. Invero non risulta fornita prova idonea in ordine alla disponibilità ed all’autonomia economica capaci di giustificare la legittima provenienza dei beni in esame da parte degli interessati, e ciò anche in relazione alla data di acquisto dei beni medesimi.

Le censure dedotte sul punto da entrambi i ricorrenti sono meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello; comunque inerenti a valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da A.E. e C.A. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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