Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-02-2011, n. 2739 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 21 dicembre 2007. la Corte d’Appello di Caltanissetta ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da C.C. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 319 e 353 cod. pen. Premesso che il procedimento presupposto, avente una certa complessità, aveva avuto inizio nel 1994 e si era concluso in primo grado nel 2006, e precisato che, ai fini dell’equa riparazione, doveva tenersi conto soltanto del periodo successivo al momento in cui la ricorrente aveva avuto conoscenza delle indagini a suo carico, mediante la notificazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la Corte ha stimato in cinque anni e sei mesi il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, ivi compresi tre anni per le indagini preliminari, un anno e sei mesi per l’udienza preliminare e un anno per il dibattimento. Ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 8.250,00, ravvisando tale pregiudizio in re ipsa, avuto riguardo all’effetto fortemente afflittivo del procedimento, in relazione ai reati contestati, alla sopportazione di un periodo di custodia in carcere ed all’intervenuta assoluzione. Ha invece escluso la sussistenza del danno patrimoniale, ritenendo indimostrato che il ritardo con cui la ricorrente era stata riammessa in servizio a seguito della sospensione cautelare dalle funzioni di dirigente dell’Assessorato regionale alla Sanità, nonchè il mancato conferimento degli incarichi di dirigente coordinatore e revisore dei conti, fossero causalmente collegati all’eccessiva durata del processo, in quanto il primo incarico era stato ripristinato nel corso del processo, mentre il secondo era conferito secondo criteri di discrezionalità politica.

2. Avverso il predetto decreto la C. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che la Corte d’Appello, nel determinare la durata ragionevole del processo presupposto, si è distaccata dai criteri enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non avendo tenuto conto che la causa non presentava un elevato grado di complessità e che il ritardo nella definizione della stessa non era ascrivibile alla sua condotta ed a quella dei difensori, ma a disfunzioni degli uffici giudiziari.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la durata ragionevole del processo, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 6. par. 1, della CEDU, dev’essere individuata lenendo conto del suo intero svolgimento, dalla sua introduzione lino al momento della sua definizione o della proposizione della domanda di equa riparazione, ovverosia mediante una valutazione sintetica e globale del giudizio, da considerarsi nella sua complessiva articolazione, alla stregua dei parametri di ordine generale fissati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 maggio 2010, n. 11307: 15 novembre 2006, n. 24356: 23 agosto 2005, n. 11307).

A tale criterio si è sostanzialmente attenuto il decreto impugnato, nel quale la Corte d’Appello, pur soffermandosi ad esaminare le attività specificamente compiute nelle singole fasi del processo, ha proceduto alla determinazione del tempo complessivo ragionevolmente occorrente per la sua definizione, avuto riguardo alla complessità delle indagini, al numero dei soggetti indagati e di quelli poi imputati, nonchè al numero dei testimoni ascoltati, desumendone poi l’entità del ritardo in base al quale ha provveduto alla liquidazione dell’indennizzo.

Tale valutazione viene contestata dalla ricorrente mediante il richiamo ai criteri cronologici elaborati dalla Corte EDU, alle cui sentenze riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1. della CEDU può peraltro riconoscersi soltanto valore di precedenti, non essendo individuabili nel sistema delle fonti delineato dall’ordinamento vigente meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. La stessa Corte di Strasburgo ha d’altronde precisato che i parametri da essa enunciati hanno valore di criteri di massima, che non escludono ma anzi impongono al giudice nazionale l’obbligo di apprezzarli ed applicarli alla luce degli elementi connotanti ogni singola fattispecie. Anche in questa prospettiva, pertanto, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’equa riparazione (ovverosia la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell’autorità), cosi come la misura del segmento, all’interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (cfr. ex piurimis. Cass. Sez. 1^, 19 novembre 2009, n. 24399; 11 luglio 2006. n. 15750).

2. – E’ parimenti infondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce a violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e dell’art. 6 della CEDU affermando che la Corte d’Appello si è distaccata dai principi enunciati dalla Corte EDU anche con riguardo alla liquidazione de danno non patrimoniale, essendosi attenuta al parametro di Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo nella definizione del processo, senza considerare l’eccezionale gravità della sofferenza fisica e psicologica da essa subita a causa della durata del procedimento e dell’assoggettamento a custodia cautelare, nonchè del disagio causato alla sua vita di relazione dalla notizia della pendenza del procedimento penale e dell’arresto.

E’ pur vero, in falli, che. come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. I criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altra può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattivi di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 luglio 2010. n. 17922; 14 ottobre 2009. n. 21840).

Tali parametri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, avendo riconosciuto alla pendenza del procedimento penale un carattere fortemente afflittivo, in considerazione della natura dell’imputazione contestata alla ricorrente e della sopportazione da parte di quest’ultima di un periodo di custodia cautelare, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo, in tal modo attribuendo alla C. un importo ampiamente maggiorato rispetto a quello risultante dai criteri di base enunciati dalla Corte EDU. La ricorrente contesta tale liquidazione, facendo valere elementi, a suo avviso non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, la cui inerenza alla vai inazione del pregiudizio lamentato rende peraltro evidente che, sotto l’apparenza di una denuncia di violazione di legge, essa mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione latta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valutazione del danno, nei limiti segnati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU. 3. – E’ invece inammissibile il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un l’atto controverso o decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la durata irragionevole del procedimento ed il danno patrimoniale da lei subito, e sostenendo che tale collegamento è reso evidente dalla duplice circostanza che, a seguito dell’applicazione della misura cautelare, essa fu sospesa dalle funzioni, e che alla successiva riammissione in servizio fece seguito un lungo periodo di isolamento personale e professionale, i cui effetti sarebbero risultati meno gravi ove i processo avesse avuto più breve durata.

3.1. – Nell’escludere l’indennizzabilità del danno patrimoniale conseguente alla sospensione cautelare dalle funzioni di dirigente dell’Assessorato regionale alla Sanità ed al mancato conferimento delle funzioni di dirigente coordinatore e revisore dei conti, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio, emergente dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, secondo cui il danno patrimoniale suscettibile di equa riparazione ai sensi della medesima legge e soltanto quello che costituisce una conseguenza diretta ed immediata del ritardo nella definizione del processo, sulla base di una normale sequenza causale (cfr. tra le più recenti. Cass. Sez. 1^, 6 novembre 2008, n. 26761; 16 novembre 2007, n. 23756).

La ricorrente contesta l’esclusione del nesso di causalità, anche in questo caso sulla base di elementi a suo dire non considerati nel decreto impugnato, in tal modo sollecitando un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. lav. 23 dicembre 2009. n. 27162: 11 luglio 2007, n. 11489).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 900,00 per onorario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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