Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-02-2011, n. 2738 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 12 settembre 2007, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da O.V. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione de termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dal ricorrente nei confronti della Gestione commissariale governativa della Ferrovia Circumvesuviana per il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del riposo compensativo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Premesso che il giudizio presupposto, erroneamente promosso dinanzi al Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro, era stato nuovamente introdotto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito, ed era poi proseguito in appello dinanzi al Consiglio di Stato, concludendosi con sentenza notificata il 17 maggio 2005, la Corte d’Appello ha rilevato che alla data di deposito del ricorso per l’equa riparazione era ormai decorso il termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, senza che assumesse alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che, a causa del persistente inadempimento della Gestione commissariale, il ricorrente fosse stato successivamente costretto a promuovere il giudizio di ottemperanza, non costituendo quest’ultimo una fase giudiziaria assimilabile all’esecuzione forzata, ed essendo quindi il ritardo imputabile non già a disfunzioni del sistema giudiziario, ma al comportamento del debitore.

2. – Avverso il predetto decreto l’ O. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto far decorrere il termine per la proposizione della domanda di equa riparazione dalla data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Consiglio di Stato a conclusione del processo di cognizione, in quanto tale sentenza, essendosi limitata a riconoscere il suo diritto al risarcimento, senza determinarne l’ammontare, non aveva dato piena ed effettiva soddisfazione al diritto azionato, ricollegabile invece al provvedimento con cui i commissari ad acta nominati nel giudizio di ottemperanza avevano determinato la misura dell’indennizzo a lui dovuto.

1.1. – Il motivo è infondato, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, alla correzione della motivazione del decreto impugnato, che non può essere condivisa, nonostante la decisione risulti conforme al diritto.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto relativamente alla possibilità di considerare unitariamente il processo di cognizione e quello di esecuzione o di ottemperanza, ai lini della decorrenza del termine di cui all’art. 4 cit., hanno infatti affermato che la nozione di processo cui occorre fare riferimento per l’applicazione di tale disposizione va identificata in base alle situazioni soggettive su cui il giudice è chiamato a decidere, le quali, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, consistono in diritti ed obblighi, cui devono aggiungersi, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost., anche gl’interessi legittimi in ordine ai quali sia chiesta tutela al giudice amministrativo.

In virtù di tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione disciplinati dal codice di procedura civile e quelli di cognizione e di ottemperanza che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo devono essere considerati autonomi, avendo ad oggetto situazioni giuridiche distinte, costituite da diritti soggettivi o interessi legittimi nei procedimenti di cognizione, e dal diritto all’adempimento in quelli di esecuzione e di ottemperanza. A tali differenze funzionali corrisponde anche una diversità strutturale, in quanto il processo di cognizione nasce dalla domanda di accertamento di un diritto, obbligo o interesse legittimo controverso, mentre quello di esecuzione o di ottemperanza trova fondamento nella valutazione positiva di tali situazioni soggettive compiuta con la pronuncia esecutiva. Quest’ultima, infatti, in caso di inadempimento da parte del soccombente, costituisce il titolo che, notificato unitamente al precetto, introduce i procedimenti volti a tradurre in atto quanto accertato dal giudice della cognizione, mentre, ove soccombente sia una Pubblica Amministrazione, la parte vittoriosa, dopo aver costituito in mora la stessa, affinchè provveda nei sensi della decisione emessa in sede cognitoria, può agire in ottemperanza per ottenere che l’Amministrazione si conformi al giudicato, ponendo in essere eventuali atti sostitutivi di quelli annullati perchè illegittimi.

A tale autonomia dei giudizi consegue da un lato l’impossibilità di sommare le rispettive durate in modo da individuarne una complessiva rilevante ai fini della valutazione in ordine alla violazione del termine ragionevole, e dall’altro la necessità di far decorrere dal momento della decisione definitiva di ciascuno di essi il termine entro il quale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, può domandarsi, per ognuno di tali giudizi, l’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della CEDU (cfr. Cass., Sez. Un.. 24 dicembre 2009. nn. 27348 e 27365).

Alla stregua di quest’orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dar seguito in questa sede, non appare corretta l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui la decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione dalla data del provvedimento con cui si conclude il giudizio di ottemperanza dev’essere esclusa in virtù dell’impossibilità di assimilare tale giudizio al processo di esecuzione forzata.

Indipendentemente dalla natura che si intende attribuire a ciascuno di essi, infatti, tali procedimenti si pongono. rispetto al giudizio di cognizione che li precede, nella medesima condizione di autonomia, la quale, come si è detto, esclude la possibilità di una valutazione unitaria, ai lini dell’individuazione del dies a quo del predetto termine. Quest’ultimo, pertanto, relativamente alla domanda di equa riparazione del danno derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del giudizio di cognizione, decorre dalla data del passaggio in giudicalo della sentenza che lo definisce, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il decreto impugnato.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha regolalo le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

Premesso che il ricorso alla Corte d’Appello costituisce un rimedio di carattere interno alla violazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo avente funzione sussidiaria e surrogatoria rispetto al ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per il quale non è prevista la condanna alle spese, anche in caso di totale rigetto della domanda, sostiene che il predetto criterio, che caratterizza il procedimento previsto dalla legge n. 89 cit., contrasta con gli artt. 35, 34 e 17 della Convenzione, i quali configurano il ricorso alla Corte d’Appello come un passaggio obbligatorio per poter successivamente adire la Corte EDU, imponendo agli Stati il divieto di ostacolare l’esercizio di quest’ultima facoltà e di imporre limitazioni ai diritti previsti dalla Convenzione.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 l’applicabilità dell’art. 91 cod. proc. civ., derivante dal richiamo alla disciplina dei procedimenti camerali dettata dal codice di rito, non contrasta affatto con i principi sanciti dalla CEDU, dai quali non sorge a carico del legislatore nazionale un obbligo di conformare il processo, quanto al regime delle spese, negli stessi termini previsti per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, limitandosi quest’ultima a disciplinare il processo in ambito europeo, senza imporre agli Stati contraenti di armonizzare le disposizioni da ciascuno di essi previste per la trattazione dei processi nazionali.

L’assoggettamento del procedimento alle regole generali del diritto processuale interno, e quindi al principio della soccombenza, non è peraltro configurabile come un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione, in quanto l’impegno a non ostacolare l’effettivo esercizio del diritto implica solo che lo Stato contraente debba assicurare, nell’ambito dell’ordinamento interno, un efficiente strumento processuale di verifica e di tutela del diritto, quando esso sussiste, ma non postula anche che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali (cfr. Cass.. Sez. 1. 15 luglio 2009. n. 16542; 15 maggio 2009, n. 11297: 18 giugno 2007, n. 14053).

Tale conseguenza non è neppure ricollegabile all’art. 34 della CEDU, ai sensi del quale la Corte europea per i diritti dell’uomo può essere investita con ricorsi presentati direttamente dagli interessati, senza necessità di un patrocinio tecnico e senza che siano previsti particolari oneri, giacchè ciò non comporta che anche gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati in sede nazionale per la salvaguardia dei corrispondenti diritti debbano essere sottratti alle regole generali del processo italiano (cfr.

Cass.. Sez. 1^, 28 novembre 2003, n. 18204).

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.100,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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