Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2736 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Puglie dep. il 13/02/2007 che aveva accolto il ricorso di J.P. per l’ottemperanza, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70 della sentenza della stessa CTR n. 79/3/2005. La ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione di legge.

Il contribuente non ha resistito. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, proponendo quesito, violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato il rilievo dell’Ufficio che la sentenza ottemperanda non era passata in cosa giudicata, oltre ad avere affermato genericamente che il diritto del contribuente derivava dai documenti senza specificarli.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce, proponendo quesito, violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70, comma 1 per non avere la CTR considerato che ai fini della tempestività del ricorso in cassazione era sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario entro il termine di legge come risultava dal timbro cronologico (26/06/2006).

I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 70, comma 1, prevede: "(Giudizio di ottemperanza) Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale".

La sentenza non da in alcun modo atto che la sentenza oggetto del giudizio era munita dell’attestazione del Cancelliere del passaggio in giudicato che è l’unico mezzo giuridico per dimostrane la definitività (Cass. n. 22883/2008, n. 11889/2007, n. 11483/2004).

Invero l’Agenzia ricorrente aveva dedotto la rituale e tempestiva proposizione del ricorso per cassazione (in relazione alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) e non poteva certo il giudice del giudizio di ottemperanza, in mancanza della superiore attestazione, delibare la questione della definitività della sentenza impugnata, rimessa alla decisione del giudice della proposta impugnazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e non abbisognando la causa di ulteriore istruttoria, può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso per il giudizio di ottemperanza.

Condanna il contribuente alle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive per il presente giudizio, Euro 1800,00 per il grado di merito, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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