Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 645 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza emessa il 16/11/04, dichiarava A.V. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73, art. 337 c.p.; artt. 582, 585, 576 c.p. come contestati in atti ai capi a), b) e c) della rubrica e lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa. L’interessato proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo carenza assoluta di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).

Il PG della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/010 ha chiesto l’annullamento senza rinvio per il capo e) perchè estinto per prescrizione; con rinvio per i capi a) e b).

Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che nella fattispecie il giudice del Tribunale di Firenze/Empoli, dopo aver emesso la sentenza di cui al dispositivo del 16/11/04, non ha redatto la relativa motivazione,con conseguente nullità assoluta della sentenza medesima, ex artt. 125 c.p.p., comma 3.

La sentenza de qua, pertanto, va annullata con rinvio al giudice di primo grado, non ritenendosi che il rinvio debba essere fatto al giudice di Appello, perchè, in questo caso lo stesso finirebbe per sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione in sua vece e così privando l’imputato di un grado del giudizio Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 6^ n. 48431/08; Cass. Sez. 2^ Sent. n. 16829 del 09/04/09.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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