Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 13-01-2011, n. 643 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 29/06/09, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 18/03/02, appellata, fra gli altri, da L.N., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e art. 6, art. 80, comma 2, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.987,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:

1. che il decreto autorizzativo n. 576/2000 del 18/10/2000 delle intercettazioni captate sull’utenza italiana usata da tal V. era illegittimo, perchè privo della motivazione in ordine all’utilizzo di impianti di captazione esterni agli uffici della Procura, con conseguente illegittimità di tutti i successivi decreti autorizzativi "derivati" delle conversazioni captate;

2. che la sentenza impugnata non era congruamente motivata in ordine alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni;

3. che la pena inflitta era eccessiva e non congruamente motivata quanto alla sua misura.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La difesa di L.N. presentava, in data 28/09/010, una memoria con la quale insisteva nelle sue richieste.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

La Corte Territoriale, mediante un esame esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che L.N. (unitamente ad altri imputati, giudicati separatamente) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva partecipato attivamente all’introduzione nel territorio nazionale di notevoli quantitativi di oppio, morfina ed eroina provenienti dall’Albania (ed ossia Kg 36,5191, tra cui 13 pani di eroina mescolata a MAM, da cui erano ricavabili complessivamente nn. 15.146 dosi medie di morfina, 13.824 dosi di MAM, 38.446 dosi di eroina).

In particolare L.N. aveva svolto la funzione di collaboratore principale (cosiddetto "braccio destro"; vedi sent. 1 grado pag. 8) di S.N. che era l’organizzatore del traffico de quo.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, come contestato in rubrica.

Le censure dedotte nel ricorso – in relazione alla sussistenza della responsabilità penale del ricorrente – sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa ili interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Parimenti va disattesa l’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni captate sull’utenza utilizzata da tal V. in esecuzione del decreto n. 567/2000, emesso dal PM il 18/10/2000 nei termini come prospettati nel ricorso e nella memoria difensiva in atti. Al riguardo si osserva:

1. che il PM – in riferimento al decreto n. 567/2000 – ha autorizzato esplicitamente l’esecuzione delle intercettazioni presso la Direzione Investigativa Antimafia/Centro Operativo di Bari, perchè non erano disponibili idonee postazioni nei locali della Procura;

2. che – stante la stretta connessione funzionale delle indagini tese a captare sia conversazioni telefoniche provenienti da utenze internazionali sia quelle provenienti da utenze nazionali – la indisponibilità presso i locali della Procura di postazioni idonee a captare intercettazioni di utenze internazionali, rendeva necessaria ai fini del proficuo esito delle indagini, far convergere tempestivamente la captazione delle conversazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, presso l’unica postazione che era disponibile esclusivamente presso la Direzione Investigativa Antimafia, come disposto dal PM. Trattasi di motivazione valida ed idonea, conforme ai parametri di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, con conseguente legittimità del citato decreto.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte Territoriale congruamente motivato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e la misura della pena, evidenziando la rilevante gravità dei fatti in esame e la spiccata pericolosità sociale del ricorrente.

Le predette valutazioni sono conformi ai parametri di cui agli artt. 69 e 133 c.p., per cui non sono censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da L.N. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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