Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2731 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 22 maggio 2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 189/2/05 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, dell’8 febbraio 2006, notificata il 23 marzo 2006, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.F. avverso il diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di rimborso della ritenuta fiscale operata dalla Provincia di Messina, in qualità di suo datore di lavoro, sull’indennità di fine rapporto a seguito del suo collocamento a riposo in data 18.12.1992. In particolare, il giudice di secondo grado motivò la propria decisione ritenendo infondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in ragione del rilievo che tale disposizione, ai sensi del D.P.R. n. 482 del 1985, artt. 4 e 5 non opera nel caso di liquidazione avvenuta posteriormente al 1 gennaio 1980. Sia il contribuente che l’intimata Provincia di Messina non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38 e della L. n. 482 del 1985, artt. 4 e 5 assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, nel caso di specie non potevano trovare applicazione la L. n. 482 del 1985, artt. 4 e 5 che di fatto avrebbe sottratto la liquidazione dell’imposta dal regime decadenziale, atteso che essi hanno esclusivo riguardo ai rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore, laddove il rapporto di lavoro del contribuente ha avuto termine il 18.12.1992. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, l’applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, che stabiliva per le richieste di rimborso, nel testo all’epoca in vigore, il termine di decadenza diciotto mesi dalla data dell’erogazione, con l’effetto che l’istanza del ricorrente doveva essere respinta per intervenuta decadenza, essendo stata avanzata, per le ritenute risalenti all’anno 1992, soltanto in data 15 dicembre 1997.

Il motivo è fondato.

La Commissione tributaria regionale ha affermato l’inapplicabilità nel caso di specie della disposizione in materia di decadenza contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sulla base della considerazione che, risultando l’indennità corrisposta in data successiva al 1 gennaio 1980, troverebbe applicazione la disposizione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 5 che, nel prevedere la riliquidazione anche officiosa dell’imposta da parte dell’Amministrazione, di fatto renderebbe operante il termine prescrizionale ordinario di dieci anni in luogo del termine decadenziale di 18 mesi previsto dall’art. 38 citato, nella versione all’epoca in vigore.

Queste argomentazioni non meritano di essere condivise.

La L. n. 482 del 1985, art. 5 così dispone: "E’ in ogni caso liquidata ai sensi dell’art. 4, comma 1 l’imposta dovuta sulle indennità ed altre somme percepite a decorrere dall’1 gennaio 1980.

La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo". La locuzione normativa "indennità ed altre somme percepite a decorrere dall’1 gennaio 1980" apre la strada, almeno in astratto, ad una duplice ed opposta lettura della norma, potendo essere riferita, da un lato, ad ogni indennità corrisposta dopo tale data, senza nessun altro sbarramento se non quello della sopravvenuta eventuale modifica del regime tributario esistente, oppure, dall’altro, alle sole indennità corrisposte, da tale data, fino alla entrata in vigore della presente legge.

Quest’ultima è l’interpretazione da accogliere. Mentre la prima soluzione, fatta propria dalla sentenza impugnata, non può invero contare che su un dato incerto, e cioè il non avere la legge stabilito espressamente un termine finale di sbarramento per la riliquidazione officiosa, la seconda poggia su un dato letterale ed uno sistematico decisivi. Il primo è che lo stesso articolo richiama, ai fini dell’istanza di riliquidazione dell’imposta dell’interessato, il procedimento previsto dal comma 5 del precedente art. 4, il quale, a sua volta, stabilisce che tale istanza di riliquidazione va presentata "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge", disciplina questa che evidentemente è incompatibile con l’interpretazione normativa qui disattesa. Il secondo dato da considerare è che tanto l’art. 5 che il precedente art. 4 hanno chiara natura di disposizioni transitorie e di coordinamento, essendo tese a stabilire i casi in cui le nuove disposizioni tributarie introdotte dalla riforma e più favorevoli al contribuente si applicano alle indennità tassate nel vigore del precedente regime. L’art. 4 in particolare, cui l’art. 5 è strettamente legato, indica una serie di casi in cui la liquidazione è stata fatta, o avrebbe dovuto essere fatta, secondo il precedente regime ed a cui tale disposizione dichiara ora applicabile il nuovo.

La ratio legis di tali disposizioni può pertanto essere agevolmente individuata nell’intento di consentire la riapertura del procedimento di riliquidazione o di rimborso in favore di quei dipendenti che, collocati a riposo in data anteriore alla L. n. 482 del 1985, non avrebbero potuto avvalersi del più favorevole trattamento fiscale introdotto dalla suddetta legge.

In questo senso, del resto, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 12808 del 2000, che ha affermato la non applicabilità della disposizione di cui alla citata L. n. 482 del 1985, art. 5 ai casi di indennità di buonuscita erogata a dipendenti cessati dal servizio in data posteriore alla entrata in vigore della legge medesima.

Il primo motivo va pertanto accolto, con l’importante precisazione e conseguenza che, come dedotto dal ricorso, la domanda di rimborso per cui è causa soggiace al termine di decadenza di 18 mesi stabilito del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 costituendo orientamento del tutto consolidato di questa Corte il principio che la domanda di rimborso sulla ritenuta operata, come nel caso di specie, da un ente pubblico diverso dallo Stato è soggetta al termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e non alla diversa disciplina posta dal precedente art. 37, essendo il relativo prelievo inquadrabile tra le ipotesi di versamento diretto e non tra quelle di ritenuta diretta, a cui sole fa riferimento il citato art. 37 (Cass. n. 18114 del 2004; Cass. n. 14773 del 2001; Cass. n. 12808 del 2000).

Il secondo motivo, che denunzia vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si dichiara assorbito.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione a) primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendone le condizioni, poichè è pacifico che l’indennità è stata riscossa dal contribuente nel 1992 mentre l’istanza di rimborso è stata presentata soltanto il 15.12.1997, sicchè si è verificata la decadenza del diritto al rimborso eccepita dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 38 citato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo. Le alterne vicende del giudizio e la natura delle questioni controverse integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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