Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 13-01-2011, n. 673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva ritenuto la responsabilità penale di F.G., in ordine al reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, omettendo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori affidati alla moglie, Fe.Ma., dalla quale era legalmente separato ed in favore della quale il giudice civile aveva stabilito di corrispondere la somma mensile di Euro 1.200,00 oltre al contributo delle spesse straordinarie nella misura del 50%. 2. – L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art 570 c.p. e il vizio di motivazione.

In particolare, ha censurato la sentenza per non avere riconosciuto che la mancata contribuzione al mantenimento dei figli è dipesa da un grave stato di difficoltà economica che ha riguardato la sua attività di allevatore, causato dalle patologie che hanno colpito il bestiame.

Sotto un altro profilo ha evidenziato come gli inadempimenti sarebbero stati parziali e temporanei, sicchè i giudici avrebbero dovuto escludere ogni rilevanza penale e riconoscere che si è trattato di un semplice inadempimento civile.

Inoltre, ha rappresentato che non si è mai verificata alcuna reale mancanza di mezzi di sussistenza per i figli minori, facendo presente di avere versato la somma complessiva di Euro 3.151,56 per le spese scolastiche dei minori.

Infine, ha sostenuto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

3. – La parte civile ha depositato, tardivamente, una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – Quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha evidenziato come l’imputato non abbia offerto alcun elemento di prova a sostegno della sua pretesa impossibilità a far fronte agli obblighi di mantenimento dei figli minori. I giudici hanno correttamente applicato i principi desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento (tra le tante, v. Sez. 6, 25 giugno 1999, n. 1983, Morfeo); inoltre, altrettanto correttamente, hanno ritenuto che le difficoltà economiche, in cui versi l’obbligato, non escludono la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora non risulti provato che le difficoltà medesime si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e, quindi, nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l’obbligazione. Nella specie risulta, da quanto riferito dallo stesso ricorrente, che si è trattato di difficoltà economiche che hanno riguardato la sua attività di allevatore di bestiame, ma che non hanno mai determinato una situazione di vera e propria indigenza, l’unica che avrebbe potuto giustificare l’inadempimento nei confronti dei minori.

4.2. – Riguardo agli altri motivi, premesso che in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, 2 maggio 2007, n. 20636, Cerasa) e che lo stato di bisogno non viene meno nel caso di intervento di terzi nel mantenimento dei minori (Sez. 6, 3 febbraio 2010, n. 14906, B.), deve rilevarsi che la Corte d’appello ha accertato che l’imputato, nei periodi presi in considerati ( (OMISSIS)) "non ha versato alcunchè a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, se non per brevissimi periodo ed in misura insufficiente a far fronte alle loro esigenze primarie", sicchè deve escludersi che si sia trattato di inadempimenti temporanei, rilevanti solo sul piano civile, così come assume il ricorrente.

D’altra parte, l’aver partecipato, in parte, alle spese scolastiche dei minori non fa venir meno la sua responsabilità per una condotta complessivamente inadempiente agli obblighi di mantenimento così come stabiliti dal giudice civile, nè elimina la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa, trattandosi di dolo generico.

5. – L’infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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