Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2724 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La BGM s.r.l. impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Matera, un avviso di liquidazione contenente rettifica, ai fini Invim, del valore iniziale di un compendio immobiliare ceduto nel 1985.

La commissione tributaria provinciale accolse l’impugnazione. In pendenza di appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, la società presentò istanza di definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 ed effettuò il relativo versamento di Euro 1.201,80. L’Agenzia delle entrate, peraltro, comunicò il diniego di definizione, che la società provvide a impugnare dinanzi alla commissione tributaria regionale.

Questa commissione, con sentenza in data 10.10.2005, pronunciandosi tanto sull’impugnazione di merito, quanto su quella inerente il diniego di definizione, accolse l’appello dell’ufficio finanziario e compensò le spese processuali. In particolare, la commissione territoriale confermò il diniego di definizione sostenendo che la L. n. 289 del 2002 cit. aveva reso definibili soltanto le controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e in genere atti di imposizione; laddove quello impugnato dovevasi ritenere mero atto esecutivo di una sentenza passata in giudicato.

Ha proposto ricorso per cassazione la società BGM, con atto notificato il 25.11.2006 affidato a due motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha presentato una memoria.

Motivi della decisione

1. – La costituzione del Ministero dell’economia e finanze è inammissibile, non essendo stato il ricorso notificato ad altri che all’agenzia delle entrate, unico soggetto partecipe del giudizio di appello.

2. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione delle norme sul procedimento e nullità della sentenza, sostenendo che la commissione regionale ha omesso di notificarle l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61.

Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’avviso di liquidazione, in quanto costituisca unico atto di esercizio della pretesa tributaria contestata dal contribuente, deve essere qualificato, per gli effetti che ne derivano sulla nozione di lite pendente, atto di imposizione.

3. – E’ fondato il primo motivo.

Risulta dall’impugnata sentenza che il diniego di definizione avvenne in pendenza dell’appello, tanto da essere stato comunicato "con successive memorie depositate il 9.8.04". E difatti ancora dalla sentenza risulta che l’appello fu depositato dall’agenzia il 2.12.2002.

Posto che il diniego venne impugnato dinanzi alla medesima commissione regionale (L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8), deriva che, avendo la commissione ritenuto di trattare il reclamo assieme all’appello, l’avviso di trattazione – contrariamente a quanto obiettato in questa sede dall’avvocatura erariale – avrebbe dovuto in ogni caso essere comunicato alla società in quanto reclamante, a prescindere, cioè, dal fatto di essere, detta società, costituita o meno nel giudizio di appello. L’omissione lede il principio del contraddittorio, e determina la nullità della sentenza a mezzo della quale si è deciso, unitariamente, sul reclamo e sull’appello. Ne va quindi disposta la cassazione, con rinvio restitutorio alla commissione regionale, la quale, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è invero assorbito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Basilicata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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