Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2010) 13-01-2011, n. 693 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 25 marzo 2010 il Tribunale di Catania confermava in sede di riesame l’ordinanza 12.03.2010 del GIP del Tribunale di Catania applicativa della misura cautelare della custodia carceraria nei confronti di S.G., in riferimento alla partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso pluriaggarata, denominata "Cappello".

Il quadro indiziario veniva desunto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia St.Eu.Sa., riscontrate dalle risultanze giustificative dell’arresto dello S. e ulteriormente corroborate dal collaboratore di giustizia P..

Lo St., in particolare, narrando della genesi della sua adesione al gruppo del Pr., aveva in modo chiaro fatto riferimento allo S. come "alter ego" del Pr. nella direzione del gruppo.

Quanto alle modalità dell’arresto dell’indagato, risultava che lo stesso era stato rinvenuto in una riunione nel corso della quale L. G.S., capo del clan Bonaccorsi Caratteddu, "stava impartendo direttive ai presenti".

Risultava poi anche la partecipazione dello S. a una riunione avvenuta all’interno di un androne di (OMISSIS).

Vi erano infine le dichiarazioni del collaboratore P. V., secondo il quale lo S. aveva "contiguità compiacente" con il clan Cappello e cointeressenza nella gestione del traffico di stupefacenti e intendeva assicurarsi la protezione del clan per la sua attività imprenditoriale nel settore del ferro. Il P. aveva anche affermato di ricordare la presenza dello S. in occasione di un incontro a casa di Pr.Or..

Propone ricorso l’indagato a mezzo del difensore, deducendo, col primo motivo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 310 c.p.p., commi 5 e 10 il mancato deposito del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dello St. in riferimento in particolare alle dichiarazioni rese il (OMISSIS).

Col secondo motivo il ricorrente rileva come nessuno dei collaboratori utilizzati nel procedimento penale ha affermato che lo S. fosse inserito organicamente nel sodalizio mafioso cd.

"Cappello".

Le dichiarazioni dello St. risulterebbero comunque smentite da altri elementi.

Quanto al P., il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento nel momento in cui gli ha attribuito la dichiarazione di una partecipazione del ricorrente a una riunione da Pr.

O. nella quale invece la riferita presenza riguardava S. P..

Relativamente all’elemento indiziario del controllo unitamente al latitante L.G., lo stesso non potrebbe ovviamente bastare da solo a integrare i gravi indizi, e ciò tanto più se si considera che lo stesso GIP, in sede di valutazione della richiesta di applicazione della misura cautelare, ritenne non suffragata la tesi accusatoria in ordine ai reati ex art. 378 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei sensi e per i motivi di cui appresso.

Tralasciando, invero, le deduzioni di carattere sostanzialmente valutativo, si osserva innanzitutto che, a fronte del richiamo, nell’ordinanza genetica, anche del verbale illustrativo dello St. del (OMISSIS), non appare satisfattiva, agli effetti del superamento dell’eccezione di inosservanza dell’art. 309 c.p.p., comma 5 l’osservazione del Tribunale circa la rituale presenza in atti del verbale del (OMISSIS).

In secondo luogo, il Tribunale è sicuramente incorso in un travisamento del materiale investigativo nel momento in cui, a conforto del quadro indiziario, ha attribuito al collaborante P. l’affermazione circa la presenza dello S. in occasione di un incontro a casa di Pr.Or. (personaggio di vertice del gruppo Cappello), laddove – come emerge dalle parole del collaborante riportate nello stesso provvedimento impugnato – a quell’incontro era presente il fratello del ricorrente, S. P..

In ragione di tali vizi, l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice del merito, che procederà a nuovo esame, rendendo una decisione sorretta da una motivazione immune dai medesimi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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