T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 13-01-2011, n. 90 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritualmente trasposto in questa sede a seguito dell’opposizione da parte del Comune di Napoli, M.C. ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 13 del 9 gennaio 2009 con cui il Comune di Napoli le aveva intimato, in qualità di responsabile, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 31 D.P.R. 380/01, per la realizzazione, senza il prescritto permesso di costruire, sul di un suolo di mq. 400 recintato da muratura con sovrastante ringhiera in ferro, di un corpo di fabbrica in cemento armato disposto su tre livelli di mq. 100 al suolo, di cui uno interrato di mt. 3,00 di altezza, completo di copertura a doppia falda spiovente, costituito da due unità abitative.

Premesso di essere venuta del tutto casualmente a conoscenza di tale provvedimento, non essendosi la notifica del suddetto, effettuata ex art. 140 c.p.c., perfezionata con ricezione della prescritta raccomandata, ha articolato diverse censure di violazione di legge e di difetto di istruttoria avverso l’atto gravato, deducendo in via preliminare di avere previamente richiesto istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 in relazione alle opere contestate.

Si è costituito il Comune resistente con deposito di documenti.

Con ordinanza sospensiva adottata all’esito dell’udienza camerale la Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva, sulla base del rilievo dell’avvenuta presentazione da parte della ricorrente dell’istanza di accertamento di conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 24 novembre 2010.

Va preliminarmente rilevato che l’istanza di accertamento di conformità è stata presentata, come rilevabile dagli atti, dopo l’adozione del gravato provvedimento, per cui detta circostanza non rileva come motivo d’illegittimità dello stesso – non rilevando a tal riguardo l’eccepita nullità della notifica e il momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell’atto gravato, avente rilievo ai soli fini del decorso del termine per impugnare (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 novembre 2009, n. 10872), afferendo la fase della notifica del provvedimento non alla fase costitutiva ma alla fase integrativa dell’efficacia dell’atto – ma come motivo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.

Deve infatti al riguardo applicarsi quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di sanatoria presentata precedentemente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere inammissibile l’impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902).

Conseguentemente, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto precedentemente all’istanza di concessione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 maggio 2005, n. 5672; T.A.R. Lazio Latina, 13 luglio 2004, n. 640 T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10 gennaio 2003, n. 60 T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67; Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett. b) e dell’art. 85 comma 9 c.p.a..

Sussistono eccezionali e gravi ragioni in considerazione del carattere meramente procedimentale della presente decisione e delle ragioni giuridiche poste a base della medesima, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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