T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 13-01-2011, n. 87 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato C.E., dipendente dell’Amministrazione delle Poste, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali non gli venivano riconosciuti i benefici di cui alla L. 104/92 e per l’effetto veniva declassato nella graduatoria dei trasferimenti, deducendo la violazione dell’art. 33 L. 104/92, nonché il vizio di difetto di istruttoria.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, instando per il rigetto del ricorso nonché il controinteressato F.S. che, con memoria difensiva depositata in data 7/11/1994, ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a seguito della trasformazione dell’amministrazione delle poste in ente pubblico economico.

Va preliminarmente delibata la questione di giurisdizione.

L’eccezione sollevata dal controinteressato è fondata e va pertanto declinata la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.

Ed invero gli atti gravati sono successivi alla trasformazione dell’Amministrazione delle Poste in ente pubblico economico, in forza del D.L. n. 487/1993, convertito in legge 29/01/1974 n. 71.

Nell’ipotesi di specie deve pertanto applicarsi il disposto di cui all’art. 1 del D.L. n. 269/94, convertito nella legge n. 432/1994 secondo cui "nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione".

Ai fini del riparto della giurisdizione deve infatti aversi riguardo agli atti conclusivi della procedura di trasferimento e non alla data dell’istanza di trasferimento, in applicazione analogica del principio affermato dalla giurisprudenza delle S.U. in riferimento all’ipotesi di controversie relative a procedure per l’assunzione indette in data anteriore alla trasformazione ma concluse in data successiva (Sez. U., sent. n. 8595 del 29081998 secondo cui "Nel caso in cui, nel corso dell’espletamento di un concorso interno bandito dall’Amministrazione delle Poste per la copertura di posti di una determinata qualifica, siano intervenute la trasformazione del datore di lavoro in ente pubblico economico e la conseguente privatizzazione dei rapporti di lavoro, e la nomina dei vincitori sia stata effettuata dall’Ente poste italiane successivamente anche alla stipulazione del primo contratto collettivo (che ha comportato la piena applicazione della ordinaria disciplina privatistica), gli impegni assunti con il bando di concorso sono valutabili in base ai principi riguardanti i rapporti di lavoro privati, per l’idoneità delle clausole dello stesso ad integrare gli elementi costitutivi di un’offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro non solo al rispetto delle norme con cui esso ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere le relative obbligazioni secondo i principi di buona fede e correttezza; cfr anche Cass. Sez. lavoro, sent. n. 17764 del 04082006 "poiché il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell’attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un’amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale").

Conseguentemente va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. ex art. 11 c.p.a., con possibilità per la parte ricorrente di riassumere il processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono eccezionali e gravi motivi in considerazione del carattere meramente procedimentale della presente decisione e della data di proposizione del ricorso per compensare integralmente fra le parti le spese di lite

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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