Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2010) 13-01-2011, n. 690 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da K.A. M. nei confronti del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Perugia, M.C., con riferimento al procedimento per il reato di calunnia in danno di dipendenti della Squadra Mobile della Questura di (OMISSIS) e di un interprete, contestato alla K. per avere essa falsamente dichiarato, nel corso del dibattimento a suo carico per l’omicidio di Ke.

M., alle udienze del 12 e 13 giugno 2009, di essere stata costretta con violenza ad affermare nel verbale del giorno (OMISSIS) che la Me. era stata violentata da D. L.P..

La Corte di appello osservava che la ragione addotta dalla K. a sostegno della dichiarazione di ricusazione, consistente nell’essersi la dott.ssa M. occupata del procedimento a suo carico relativo all’omicidio della Ke. emettendo l’ordinanza di custodia cautelare e rigettando la richiesta di revoca o sostituzione della misura, non integrava alcuna ipotesi di ricusazione.

La istante aveva sostenuto che la dott.ssa M. aveva, nell’ambito delle sue funzioni come sopra precisate, esaminato un suo memoriale redatto in data (OMISSIS) nel quale essa precisava le violenze subite, valutandolo "molto curato e certamente non il frutto di un delirio fantastico o immaginario"; tuttavia, rilevava la Corte, l’imputazione di calunnia non si basava su tale memoriale, ma esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla K. in dibattimento.

Non rilevava che, stando a quanto dedotto dalla K. nella sua dichiarazione di ricusazione, le dichiarazioni dibattimentali erano di contenuto analogo a quelle del memoriale, sia perchè sulla base del memoriale non era stata mossa l’imputazione di calunnia sia perchè, contrariamente a quanto dedotto, il giudice M. non aveva comunque espresso alcun giudizio su violenze o pressioni patite dalla K. nel corso delle indagini da parte di organi inquirenti.

Infatti, nella ordinanza applicativa della custodia cautelare non si faceva alcun cenno al memoriale; mentre in quella di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura, si osservava che il memoriale era utilizzabile come documento presentato spontaneamente dall’imputata e che esso appariva "molto curato" e "non il frutto di un delirio fantastico o immaginario", con tali notazioni non implicandosi all’evidenza alcuna valutazione circa la veridicità o falsità delle affermazioni contenute in tale documento.

Ricorre per cassazione la K. a mezzo dei difensori, avvocati Luciano Ghirga e Carlo Della Vedova, i quali, premessa una dettagliata esposizione delle vicende processuali e degli avvenimenti interessanti la loro assistita, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla K. nel memoriale rassegnato dalla stessa alla Questura di (OMISSIS), e alle decisioni assunte dalla dott.ssa M., denunciano, con un unico motivo, la violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., nonchè dell’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), osservando che il processo per omicidio e quello per calunnia riguardavano una vicenda unitaria, sicchè, avendo il giudice M. espresso il suo convincimento di colpevolezza nei confronti della K. nel primo procedimento, nell’ambito del quale erano state ben valutate le dichiarazioni contenute nel memoriale, essa era pregiudicata dall’assumere funzioni di giudice nel secondo;

ciò in base alla previsione dell’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. b), e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.

Successivamente i medesimi difensori hanno depositato memoria a sostegno del ricorso, controdeducendo rispetto alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte.

Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.

Alla luce della normativa in tema di imparzialità e terzietà del giudice e della relativa giurisprudenza costituzionale, deve verificarsi se, come assunto dalla ricorrente, che in particolare evoca la causa di ricusazione di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) e la sentenza corte cost. n. 283 del 2000, il giudice M. abbia, sia pure in diverso procedimento (quello per l’omicidio di Ke.Me.), espresso un convincimento circa il merito della imputazione di calunnia successivamente contestata alla K..

Tale evenienza non ricorre.

In primo luogo, come puntualmente rilevato nell’ordinanza impugnata, la imputazione di calunnia si fonda non sul memoriale in data (OMISSIS) (in cui la K. ritrattava le precedenti dichiarazioni a carico del L., evocando un suo stato di stress psico-fisico e indebite pressioni da parte di appartenenti alla Squadra Mobile di (OMISSIS)) ma sulle dichiarazioni, ben più ampie, dettagliate e riferentisi a fatti per la prima volta narrati, rese in data (OMISSIS) nel dibattimento a suo carico davanti alla Corte di assise di Perugia (per l’omicidio della Ke.), che coinvolgevano, oltre ai detti pubblici ufficiali, anche l’interprete D.A..

In secondo luogo, non emerge affatto che il giudice M. abbia, in considerazione di detto memoriale, formulato alcuna valutazione sul merito di una ipotetica calunnia a carico della K..

Infatti, nel primo dei due provvedimenti cautelari assunti dalla dott.ssa M., quello applicativo della custodia in carcere, non vi è menzione di detto memoriale; e nel secondo, quello con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura, la decisione è stata presa sulla base di elementi che prescindono del tutto dal memoriale, il quale viene evocato semplicemente per dare atto che si trattava di un documento che la Corte di cassazione aveva dichiarato acquisibile, in quanto proveniente dall’indagata, e che il suo contenuto non appariva il frutto di fantasie o immaginazioni, il tutto esclusivamente per dare ragione della valutazione di irrilevanza delle considerazioni difensive che vi si richiamavano per accreditare una condizione della K. di instabilità psicologica o emotiva.

Dunque, se riferimento al memoriale vi è stato da parte del giudice M., esso fu diretto esclusivamente a disattendere le argomentazioni difensive in punto di tenuta indiziaria dell’addebito di omicidio, senza che fossero menomamente presi in esame profili di calunniosità del contenuto di questo, nemmeno indirettamente evocati.

Non ricorre pertanto la invocata causa di ricusazione.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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