Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2715 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La New Interline s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle esattoriali per Irpeg relative agli anni 1993/1995, la C.T.R. Puglia, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva accolto i ricorsi riuniti della società- dichiarava la legittimità delle cartelle opposte. In particolare, i giudici d’appello rilevavano: che non vi era stata proposizione di domande o eccezioni nuove in appello perchè l’Ufficio nei motivi di impugnazione si era limitato a difendere l’atto impositivo dalle eccezioni di controparte; che, in ordine alla dedotta nullità della notifica della cartella relativa agli anni 1993-1994, la società aveva proposto tempestiva impugnazione ampiamente difendendosi anche nel merito, e che in ogni caso occorreva dimostrare che la persona che aveva ricevuto l’atto nella sede sociale e l’aveva accettato, oltre a non essere dipendente della società medesima, non era neppure addetto alla sede per non avere ricevuto alcun incarico in proposito; che, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e L. n. 448 del 1998, art. 9 la notifica delle cartelle opposte doveva ritenersi tempestiva; che non poteva ritenersi l’equivocità degli atti notificati, i quali, attesa la provenienza dal centro di servizio, l’intitolazione e il tenore del testo, si riferivano inequivocabilmente ad un caso di esclusione di ritenute D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis; infine che la circostanza per la quale la maggiore Irpeg prima veniva richiesta in pagamento e poi data per versata nelle cartelle degli anni successivi non era altro che un espediente contabile per escludere un credito di imposta illegittimamente esposto dal contribuente nei MOD/760 ed altrettanto illegittimamente portato a nuovo.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 345 c.p.c., il ricorrente afferma che l’Ufficio delle Entrate di Gioia Del Colle, contumace in primo grado, dopo aver notificato una cartella esattoriale priva di riferimenti causali e motivazioni, aveva interposto appello prospettando per la prima volta domande ed eccezioni, e in particolare deducendo per la prima volta in appello l’applicabilità, alla cartella relativa alle annualità 1993/1994, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Aggiunge la ricorrente che il mancato svolgimento di qualsiasi attività processuale in primo grado comporta non solo l’inammissibilità dell’appello per novità, ma anche un implicito riconoscimento della validità dei motivi opposti dal contribuente con conseguente rinuncia a qualsiasi pretesa nei suoi confronti.

La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

Giova innanzitutto evidenziare che dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’escludere il valore di ficta confessio della contumacia; in proposito, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, perchè, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (v. tra le altre Cass. n. 10948 del 2003), col corollario della non operatività nei processi contumaciali del principio di non contestazione (v. per tutte SU n. 761 del 2002).

Sulla base di quanto sopra esposto, risulta evidente, atteso il carattere "neutro" della contumacia, che la "novità" in appello deve essere valutata in senso oggettivo, ossia con riguardo all’oggetto del dibattito in primo grado, non in senso soggettivo, perchè altrimenti si giungerebbe ad affermare che l’appello proposto da chi è rimasto contumace in primo grado contiene sempre eccezioni nuove, per il solo fatto che non sono state da lui proposte in precedenza, anche se i fatti con esse dedotti sono stati oggetto del dibattito processuale in primo grado e su di essi ha pronunciato la relativa sentenza.

Escluso pertanto che la contumacia costituisca una sorta di acquiescenza che impedisce ogni attività difensiva in appello, deve conseguentemente rilevarsi che la generica denuncia di novità di domande ed eccezioni proposte in appello risulta inammissibile siccome formulata, essendo infatti necessario specificare le singole questioni prospettate nell’atto d’appello che risultino "nuove" in quanto non riguardanti mere difese o eccezioni in senso lato e rimaste estranee al dibattito processuale in primo grado.

E’ inoltre da rilevare che la denunciata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 deve essere valutata in rapporto agli atti di causa, non in rapporto al contenuto della cartella, e che pertanto, con riguardo alla censura in esame, risulta assolutamente inconferente l’affermazione che la suddetta cartella era "priva di riferimenti causali e motivazioni".

Tanto premesso, con riguardo all’unica eccezione specificamente tacciata di novità (concernente l’applicabilità, alla cartella relativa alle annualità 1993/1994, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis), occorre, a prescindere da ogni altra possibile considerazione, innanzitutto rilevare che la censura difetta di autosufficienza, non risultando riportati in ricorso il testo della sentenza di primo grado e dell’atto d’appello, per consentire a questo giudice di valutare, dalla lettura del solo ricorso, se nella specie si è avuta effettivamente la proposizione di una nuova eccezione o non piuttosto la proposizione di una legittima censura avverso una corrispondente affermazione della sentenza di primo grado, come peraltro sembrerebbe emergere dalla stessa narrativa del ricorso, dove si legge (pag. 4) che nell’atto d’appello l’Ufficio censurava "il capo della sentenza che aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis" (per l’applicabilità del principio di autosufficienza anche in ipotesi di denuncia di error in procedendo v. tra le altre Cass. n. 6361 del 2007 e n. 9076 del 2006).

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 138 ss. c.p.c., la ricorrente deduce che il contribuente che rilevi un qualsiasi vizio relativo alla notificazione non pone una eccezione ma una contestazione, sicchè incombe all’amministrazione provare la validità della notifica, con la conseguenza che avrebbero errato i giudici di merito nell’affermare che doveva essere la società destinataria della notifica a provare che l’atto da notificare era stato ricevuto da soggetto non abilitato.

La censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la parte la quale chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l’onere d’indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall’atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l’identificazione dell’ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa: tale compito spetta all’ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell’ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati dal codice come abilitati a ricevere la notificazione (v. tra le altre Cass. n. 16102 del 2007), ed ha inoltre affermato che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, sicchè, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove "la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno" (v. tra le altre Cass. n. 12754 del 2005).

Pertanto, pur gravando sul notificante l’onere di provare l’intervenuta notificazione e la ritualità del procedimento notificatorio, poichè deve presumersi, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), che il soggetto che, secondo la relata di notifica, è stato rinvenuto presso la sede della società ed ha accettato l’atto sia anche abilitato a riceverlo, grava sul soggetto che ha ricevuto la notifica l’onere della prova contraria.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43 la ricorrente rileva che le cartelle opposte disconoscono diritti di credito vantati dal contribuente e pertanto non costituiscono un mero controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 bis citato, ma veri e propri accertamenti in rettifica, come tali necessitanti di motivazione, con l’ulteriore conseguenza che ad esse non sarebbe applicabile la L. n. 448 del 1998, art. 9 (concernente solo le ipotesi di controllo formale delle dichiarazioni) e perciò, per la cartella relativa alle annualità 1993-1994, l’amministrazione sarebbe incorsa in decadenza.

Col quarto motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla illegittima richiesta da parte dell’amministrazione di somme – corrispondenti a crediti di imposta asseritamente non spettanti – che non erano state utilizzate in compensazione o ricevute a rimborso negli anni in questione.

Col quinto motivo la ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla interpretazione del contenuto delle cartelle opposte, nelle quali il credito di imposta disconosciuto per un anno trova riconoscimento nell’anno successivo ed inoltre viene applicata la liquidazione ex art. 36 bis a dichiarazioni dalle quali non emerge alcun debito di imposta.

Le censure esposte nei motivi che precedono sono innanzitutto inammissibili perchè, prescindendo da altre, possibili considerazioni, difettano di autosufficienza, non essendo stato riprodotto in ricorso il testo delle cartelle di cui si tratta, così non consentendo a questo giudice di valutare le censure proposte sulla base della sola lettura del ricorso.

E’ peraltro appena il caso di rilevare che le suddette cartelle, costituenti atti sui quali le censure sono fondate, non risultano neppure depositate unitamente al ricorso, come previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4 anche nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 (per l’applicabilità della norma citata al processo tributario, v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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