Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2010) 13-01-2011, n. 687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.S. ricorre, a mezzo del difensore avv. R, avverso i provvedimenti indicati in epigrafe sostenendo che illegittimamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, investito di una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione formulata dal Procuratore della Repubblica in riferimento alle varie ipotesi di reato denunciate a suo carico, e successivamente alla opposizione formulata dalla persona offesa Ancona Ambiente s.p.a., aveva, a seguito dell’avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, omesso di provvedere sulla richiesta di archiviazione, non dando neppure avviso della udienza fissata per la trattazione della richiesta di archiviazione ad esso indagato.

Sostiene il ricorrente, evidenziando anche un contrasto di giurisprudenza intercorso tra due decisioni della Corte di cassazione, che, una volta ricevuta la richiesta di archiviazione, il G.i.p. avrebbe dovuto provvedere sulla stessa, dando avviso, in relazione alla intervenuta opposizione della persona offesa, della relativa udienza camerale ad esso indagato, non essendo idonea l’intervenuta avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale a determinare una caducazione della procedura fissata dal codice in tema di decisione su una richiesta di archiviazione.

Dovevano conseguentemente ritenersi illegittimi i conseguenti atti di procedura adottati sulla base delle iniziative circa l’esercizio dell’azione penale assunte dal Procuratore generale avocante e lo stesso atto che aveva disposto il giudizio.

Con successivo atto il ricorrente ha formulato richiesta di assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, stante l’evidenziato contrasto giurisprudenziale circa gli effetti dell’avocazione del procedimento successivamente alla richiesta di archiviazione.

Il Presidente aggiunto, cui detta richiesta era stata presentata, con provvedimento in data 14 maggio 2010 ne ha rimesso la valutazione al Collegio di questa Sesta sezione incaricato della trattazione del ricorso secondo le regole tabellari.

Successivamente ancora il ricorrente ha depositato memoria di replica alle requisitorie formulate dal Procuratore generale in sede, insistendo, in subordine, per la rimessione del ricorso alle sezioni unite.

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, in quanto nessuno degli atti impugnati è autonomamente impugnabile, nè sussiste alcun profilo di abnormità nella iniziativa circa l’esercizio dell’azione penale assunta dal Procuratore generale avocante, prova ne sia proprio il denunciato contrasto di giurisprudenza, che sintomaticamente evidenzia come la condotta denunciata, ancorchè in tesi censurabile, non si ponga comunque affatto al di fuori dell’ordinamento processuale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500 (cinquecento).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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