Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2010) 13-01-2011, n. 669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza in data 3 febbraio 2006 del Tribunale di Perugia, appellata da M.M., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione, in quanto responsabile del reato continuato di resistenza a pubblici ufficiali che stavano procedendo alla sua identificazione in relazione a un furto commesso in danno di un esercizio commerciale (art. 337 c.p.) e lesioni aggravate in danno dei pubblici ufficiali V. M. e R.R. (artt. 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 62 c.p., n. 2); fatti accertati in (OMISSIS).

Secondo i giudici di merito, era stato provato che l’imputato aveva reagito con pugni, calci e minacce contro dipendenti della Questura di Perugia, intervenuti su richiesta di un esercizio commerciale a seguito di un furto di merce attribuito allo stesso M. e alla persona che si accompagnava con lui, A.R.; e successivamente, accompagnato negli uffici della Questura, quando ancora dovevano essere completati gli atti di p.g., dopo essere stato bloccato mentre tentava di allontanarsi, colpiva con calci e pugni gli assistenti R. e V. cagionando loro lesioni personali.

Ricorre per cassazione il M., a mezzo del difensore avv. David Gubbiotti, il quale denuncia:

1. Inosservanza dell’art. 529 c.p.p. con riferimento al reato di lesioni personali, dovendo l’imputato essere prosciolto per difetto di querela, posto che la condotta contestata era stata compiuta quando ogni atto di ufficio, e in particolare la sua identificazione, era stato già compiuto, avendo egli agito per un "moto di rabbia" in relazione al diniego dei pubblici ufficiali di acconsentire alla sua richiesta di fumare una sigaretta; sicchè non sussisteva alcun nesso di connessione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Erronea condanna per il reato di resistenza a pubblici ufficiali, stante a manifesta illogicità della sentenza.

3. Inosservanza dell’art. 522 c.p.p., stante la non correlazione tra imputazione e condanna con riferimento al reato di resistenza, riferito nella imputazione al momento in cui i pubblici ufficiali stavano procedendo alla identificazione del M., mentre nella sentenza la condotta violenta viene collegata a un momento successivo.

Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato.

Pur non risultando dettagliatamente specificate nel capo di imputazione le due fasi in cui si svolse la condotta contestata, è stato comunque accertato che sia nel momento dell’intervento della polizia sia in quello del controllo sulla sua identificazione negli uffici della Questura, ove il M. era stato condotto, l’imputato reagì violentemente contro gli agenti operanti, in particolare causando nella seconda fase lesioni personali ai pubblici ufficiali che gli stavano impedendo di uscire dall’ufficio, quando ancora l’attività di identificazione non era stata completata.

Appare del tutto irrilevante che quest’ultima condotta violenta sia stata determinata psicologicamente dallo stato d’ira in cui versava il M. per essergli stato impedito di fumare, atteso che comunque gli agenti si erano doverosamente opposti al suo tentativo di uscire dagli uffici quando ancora erano in corso gli atti di p.g. sul suo conto.

Ne deriva che sia il primo sia il secondo motivo di ricorso difettano all’evidenza di fondamento giuridico.

Palesemente carente di specificità appare poi il secondo motivo, con il quale si censura genericamente la manifesta illogicità della motivazione resa nella sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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