T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 9 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La ricorrente Società Casa di Cura "P.S.G." s.p.a. impugna il provvedimento del Comune di Pordenone che impone il versamento di Euro 210.032,92 a titolo di contributo per il rilascio di una concessione edilizia – in deroga – per l’ampliamento della struttura e la sistemazione a parcheggio di un’area pertinenziale.

1.1. – In fatto, espone di aver chiesto il titolo edilizio "in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali", a tenore della previsione di cui all’art. 41, comma 4 quinquies, della L.r. 52/91, che ammette, per l’appunto "in deroga", "l’ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità", quale certamente è la struttura ospedaliera di cui si controverte. L’ampliamento, infatti, era destinato ad "accogliere le esigenze dell’utenza…dando maggiori spazi ai ricoverati ad agli ambulatori specialistici", riducendo in tal modo le liste di attesa in varie branche dell’assistenza sanitaria. Il Comune, "valutato che l’intervento è finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico", autorizzava il previsto ampliamento, altrimenti non consentito dal P.R.G., chiedendo tuttavia il pagamento di Euro 210.032,92 per spese di urbanizzazione e quota commisurata al costo di costruzione.

1.2. – Ritenendo tale pretesa illegittima, la Società ricorre deducendo:

1) violazione dell’art. 94 della L.r. 52/91 e dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/01, anche in relazione all’art. 41, comma 4 quinquies, della L.r. 52/91;

2) contraddittorietà tra provvedimenti.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. – Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è se, nel caso di specie, la ricorrente Società abbia titolo ad ottenere la concessione edilizia a titolo gratuito, in conformità a quanto previsto dall’art. 94, comma 1, lett. g), della L.r. 52/91.

3.1. – Tale disposizione, per quanto qui rileva, stabilisce che "il contributo di cui all’art. 90, comma 1 (che, a sua volta recita: "il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinati con le modalità di cui ai successivi articoli"), non è dovuto:…. g) per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, in quanto soddisfacenti ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori".

La norma ha il suo omologo nell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/01, secondo cui: "il contributo di costruzione non è dovuto:… c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti"

3.2. – Come correttamente osserva il Comune resistente, la regola generale è quella dell’onerosità dei titoli edilizi, che possono essere rilasciati a titolo gratuito solo in via eccezionale, in ipotesi tassativamente indicate dalla norma e di stretta interpretazione.

La giurisprudenza, per parte sua, ha interpretato le ricordate disposizioni nel senso che, per poter addivenire – in casi simili a quello oggetto del presente ricorso – al rilascio di una concessione edilizia gratuita è necessario che coesistano due diversi presupposti o requisiti: uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo.

Il primo riguarda l’opera in sé considerata, e richiede che la stessa abbia natura di opera pubblica o di interesse generale.

Questo requisito, nel caso all’esame, sicuramente sussiste. Infatti una struttura sanitaria – ancorchè privata, gestita in forma societaria e con fini di lucro – può ritenersi appartenente al "genus" delle opere di interesse pubblico e/o generale, allorchè – attraverso la formula organizzatoria dell’accreditamento, che la inserisce nel novero dei soggetti che rendono prestazioni sanitarie e/o assistenziali che appartengono istituzionalmente all’Amministrazione – fornisca ai cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale quelle prestazioni che l’Ente medesimo dovrebbe erogare direttamente.

Il requisito soggettivo, invece, richiede che le opere in esenzione, rientrino "nelle istituzionali competenze degli enti realizzatori"; cioè che siano realizzate da un "ente" e siano funzionali al perseguimento dei fini che gli sono propri, come determinati dalla legge.

In definitiva, la giurisprudenza ha, condivisibilmente, ritenuto (si vedano, ad esempio: C.S. n. 2226/05; Tar Lazio, n. 1620/09 e Tar Liguria n. 3565/09) che l’esenzione dal contributo possa essere accorata quando l’opera sia realizzata direttamente da un Ente pubblico – ovvero da un privato dallo stesso "delegato" nei modi che la legge prevede, ad esempio con concessione – e l’opera stessa sia destinata alla cura dei pubblici interessi di cui il soggetto (pubblico) è attributario.

Non occorre spendere molte parole per rilevare come, nella specie, manchi proprio questo indefettibile requisito soggettivo: l’esecutore delle opere non è un ente pubblico, né un concessionario di questi, ma un soggetto privato, che le realizza per soddisfare un interesse proprio finalizzato – legittimamente – al profitto, e non per conseguire in via diretta un interesse pubblico suo proprio, che la legge gli abbia attribuito quale finalità istituzionale.

La circostanza che – nello svolgimento della sua attività imprenditoriale con fini di lucro – la struttura sanitaria ricorrente assolva anche, indirettamente, ad una funzione di interesse pubblico (peraltro regolarmente remunerata) non fa sì, perciò solo, che essa divenga un "ente realizzatore" che ha operato in attuazione delle proprie "istituzionali competenze".

3.3. – Alla stregua di quanto esposto, i due motivi di ricorso appaiono infondati.

3.3.1. – Col primo, l’istante afferma che, nella specie, sussiste anche l’elemento soggettivo, in quanto lo stesso presuppone l’esistenza di un mero legame istituzionale (o comunque di un "collegamento giuridicamente rilevante") tra il privato e l’Ente pubblico, che non può esaurirsi nella mera concessione, ma che si estende a fattispecie diverse quali, per l’appunto, l’accreditamento; rileva inoltre che, nel caso all’esame, tale legame risulta ulteriormente evidenziato dal fatto che la Casa di Cura ricorrente è non solo autorizzata ed accreditata, ma anche "legittimata a erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale, in virtù di accordi di area vasta…di cui la stessa Casa di Cura è firmataria", il che l’ha resa "parte integrante costitutiva della rete ospedaliera regionale".

La prospettazione non persuade, per la semplice ragione che il pur esistente rapporto tra la Casa di Cura privata e il Servizio Sanitario non ha caratteri tali da far ritenere che l’ampliamento della struttura privata medesima possa dirsi realizzato in nome, o per conto, della struttura pubblica o quale espressione delle "competenze istituzionali" della stessa.

Inoltre, l’accreditamento, come correttamente sottolinea il Comune, lungi dal realizzare una sorta di transustanziazione della struttura privata tale da farle condividere la natura e le prerogative del S.S.N., è solo un mezzo per garantire all’assistito la libera scelta del medico e del luogo di cura.

Il primo motivo va quindi respinto.

3.3.2. – Così pure il secondo, con il quale l’istante lamenta la contraddittorietà tra provvedimenti, dato che una precedente concessione edilizia per un altro ampliamento della Casa di Cura era stata rilasciata a titolo gratuito, proprio in applicazione dell’art. 94 della L.r. 52/91.

In proposito il Comune, nella memoria di costituzione, fa presente come il motivo non sussista, dato che tale concessione era stata bensì rilasciata a titolo gratuito, ma per mero errore. Errore che il Comune ha provveduto a correggere con l’atto n. 0079841/P del 19.11.08, con il quale ha chiesto il pagamento delle somme dovute anche per tale precedente titolo.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. – Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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