Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2010) 13-01-2011, n. 665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 – La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza 26/10/2009, confermava la decisione 1/12/2005 del locale Tribunale, che aveva condannato a pena ritenuta di giustizia i coniugi D.A. e G.A. in relazione al reato di cui all’art. 393 c.p., perchè, in concorso tra loro, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su una striscia di terreno e potendo ricorrere al giudice, si erano fatti ragione da sè medesimi, usando violenza in danno di D.G., nel mentre costui stava effettuando lavori su detto terreno, oggetto di concessione in suo favore (in (OMISSIS)).

Il Giudice distrettuale riteneva che la materialità del fatto era provata dalle convergenti testimonianze di D.G., D.P., M.I. e del maresciallo dei Carabinieri S., tutti presenti nella circostanza; precisava che, nella specie, non poteva trovare operatività la causa di giustificazione dell’autoreintegrazione nel possesso del bene, considerato che la reazione degli imputati non era stata immediata e contestuale all’azione di spoglio subita, ma era intervenuta dopo che il D. aveva deciso di sospendere i lavori; escludeva l’inquadrabilità del fatto nel tentativo di percosse e l’invocata attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2. 2 – Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo: 1) erronea applicazione dell’art. 393 c.p., manifesta Illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, per non essersi considerato che la loro reazione all’illegale iniziativa di D.G., come chiaramente si evinceva dalla sentenza di primo grado, era stata immediata e, quindi, doveva ritenersi giustificata dall’esigenza di difendere il possesso in atto del bene; 2) erronea applicazione degli artt. 393 e 581 c.p. e vizio di motivazione, per non essersi derubricato, in via subordinata, il reato addebitato in quello meno grave di tentativo di percosse, attenuato ai sensi dell’art. 62 c.p. n. 2. 3 – Il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente e decisivo, è fondato.

Dalla sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata fa espresso riferimento, emerge chiaramente che i coniugi D.- G. avevano – da lungo tempo – il possesso del terreno in contestazione, possesso mai dismesso neppure a seguito della concessione demaniale 15/11/2001, in forza della quale, pur se adottata in difetto di un accertamento giurisdizionale circa la proprietà pubblica del bene, lo stesso era stato dato in uso a G. e D.V., i quali però non ne avevano mai acquisito il godimento. E’ certo, quindi, che era in atto il possesso del terreno da parte degli imputati al momento (10/1/2002) dell’intervento sullo stesso del D., per eseguirvi lavori di assestamento nella parte carrabile.

Ciò posto, è di tutta evidenza che l’iniziativa assunta, nella circostanza di cui è processo, da D.G. di intervenire sul terreno in questione, per eseguirvi dei lavori, e la determinazione con la quale il predetto, pur di fronte alle proteste dei possessori di fatto, aveva rivendicato il suo diritto a fare valere gli effetti della concessione demaniale di cui era beneficiario si erano realisticamente concretizzate in una turbativa del possesso in atto del bene da parte degli imputati, la cui reazione difensiva non costituisce violenza illecita ai fini della configurazione del reato di ragion fattasi, ma si pone come forma di autotutela reintegrativa o manutentiva del possesso nella flagranza dello spoglio e della turbativa subiti e, quindi, come causa di giustificazione della relativa condotta, imposta dalla necessità di evitare il consolidarsi della nuova situazione.

4 – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perchè il fatto contestato (originario capo sub b) non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto di cui al capo b) non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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