T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 2 Concessione per nuove costruzioni; Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente ha presentato nel 1986 domanda di sanatoria relativa alla realizzazione, avvenuta nel 1960, di "lavori di ampliamento al primo piano sottostrada della casa civile di abitazione mediante realizzazione di tre vani adibiti a cantina, vinaia e ripostiglio" ed all’ " intervento di ampliamento al primo piano sottostrada della casa civile di abitazione mediante la realizzazione di un porticato con soprastante terrazza", realizzato nel 1982. Sulla base dei presupposti pareri ANAS la prima domanda veniva accolta e la seconda è stata respinta, per il parere ANAS sfavorevole in quanto "l’ultimazione dell’opera abusiva è avvenuta su area sottoposta a vincolo a protezione stradale dopo il 13 aprile 1968, entrata in vigore del DM 1 aprile 1968 e dopo l’entrata in vigore della legge urbanistica n. 1150/1942 e l’art. 33 della l. n. 47/1985 dispone non suscettibili di sanatoria tutti i fabbricati costruiti dopo l’entrata in vigore della norma che impone il vincolo, vale a dire il DM 1.4.1968".

La ricorrente, dopo aver premesso che le due parti di fabbricato per cui ha chiesto sanatoria sono poste in aderenza rispetto alla ss 14 (a cui protezione il vincolo stradale è stato imposto) e che la porzione di fabbricato sanata si interpone fra la strada statale e la porzione di fabbricato per cui viene negata la sanatoria, ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione all’art. 32 della l. 47/1985; violazione dell’art. 7 punto 4 della circolare 17.6.1995 n. 2241/UL del Ministero dei Lavori Pubblici, avente ad oggetto "applicazione della normativa in materia di definizione agevolate delle violazioni edilizie"; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà tra i provvedimenti rilasciati – carenza di istruttoria nonché travisamento dei fatti – violazione della l. 241/1990 per difetto di motivazione.

Parte ricorrente si richiama alla citata circolare che consente la sanatoria delle costruzioni in fascia di rispetto che non costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico e sostiene che ANAS avrebbe dovuto valutare anche questo aspetto, dato che la porzione di fabbricato che non è stata condonata è nascosta rispetto alla strada dalla conformazione del terreno e dall’immobile principale sicchè non potrebbe mai costituire una minaccia per la sicurezza del traffico né potrebbe mai essere utile per l’eventuale impianto dei cantieri e/o deposito di materiali ANAS.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Trieste che l’ANAS ed è stato contro dedotto per il rigetto.

Il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio che il manufatto abusivo per il quale è stato denegato il condono insista su area soggetta a vincolo di rispetto stradale, nè che esso sia stato realizzato successivamente all’entrata in vigore del DM 1 aprile 1968 impositivo di tale vincolo. Non si ricade pertanto nella sfera di applicazione dell’art. 32 l. 47/05 bensì in quella dell’art. 33. Il richiamo alla preesistenza del vincolo è sufficiente motivazione del parere negativo ANAS e il rigetto del Comune appare quindi atto vincolato. Nel caso di specie, trattandosi di vincolo di inedificabilità assoluta, nessuna valutazione era quindi possibile espletare in relazione alle concrete modalità di incidenza della costruzione sull’area sottoposta a vincolo, potendosi al riguardo richiamare quanto affermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 2644 del 06 maggio 2010: laddove ha affermato che "… la sentenza appellata non ha fatto corretta applicazione dell’art. 32, essendo stato esso interpretato in maniera contrastante con la chiara ed inequivoca sua portata dispositiva, che, come la lettera già rende palese, consente la condonabilità dell’abuso soltanto se esso è stato realizzato in data anteriore a quella di apposizione del vincolo previsto dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404.

…, al Giudice di prima istanza sarebbe bastato rilevare che, essendo stata realizzata l’abitazione abusiva in questione nel 1973, gioco forza la domanda di condono dovesse avere esito negativo, tenuto conto, non solo della disposizione della lettera c) del comma 2, ma anche della precisazione ulteriore introdotta dal legislatore con il comma 3 e cioè che, in caso di anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’abuso, "si applicano le disposizioni dell’art. 33" che rendono automaticamente inaccettabile l’istanza di condono, valendo a tal fine, ex art. 33, la sola sussistenza del vincolo di distanza esistente.

Infatti, il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili (posti in evidenza dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 1971, che ha evidenziato anche come il vincolo rilevi pur quando sopraggiunga alla realizzazione del manufatto, in ragione della riconducibilità del relativo regime giuridico alla categoria identificata dalla normativa primaria).

Consegue che alcuna valutazione specifica doveva operare l’ANAS, relativamente al profilo della "minaccia alla sicurezza del traffico", non applicandosi al caso in esame la relativa previsione normativa per le ragioni testè evidenziate. "

Pare al Collegio che null’altro vi sia da aggiungere, tenuto presente anche che sul punto si è ormai formata una consolidata giurisprudenza. (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 05 luglio 2010, n. 556, Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2076, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 06 ottobre 2009, n. 4762).

Va da sé che una circolare non può sicuramente derogare ad un preciso disposto normativo.

Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere comunque compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorso è stato proposto prima della formazione del citato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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