T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 9 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe indicato si impugna l’ordinanza n. 158/2008 del comune di Sperlonga di rigetto delle istanze di condono avanzate dalla ricorrente in relazione alla esecuzione di opere abusive realizzate su fabbricato sito in via Santa Lucia nel comune di Sperlonga.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 32 commi 26 e 27 L. 326/2003; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, di presupposto, falsità della causa; sviamento.

Nel nostro ordinamento coesistono tre differenti statuti di condono edilizio: il condono istituito dall’articolo 31 della legge n. 47 del 1985; il condono istituito dall’articolo 39 della legge n. 724 del 1994; il condono istituito dall’articolo 32 del decretolegge n. 269 del 2003. Nell’elenco va ricompreso anche il c. d. minicondono paesaggistico introdotto, in maniera alquanto estemporanea, dalla legge n. 308 del 15 dicembre 2004, che ha previsto la condonabilità degli abusi paesaggistici per effetto dell’accertamento di intervenuta compatibilità paesaggistica. Dall’esame delle norme indicate risulta agevolmente che esse sono differenti sia in ordine agli abusi condonabili e sia in ordine alla procedura di regolarizzazione delle opere abusive.

I commi 26 e 27 lett. D) dell’art.32 del D.L. n.269 del 2003, nel disciplinare l’ultimo condono, presentano la seguente formulazione:

"26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’ allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’ articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’ articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:…

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;…".

La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2004, n. 196 ha dichiarato l’illegittimità del comma 26, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1.

Si distinguono gli abusi maggiori (nn.da 1 a 3 dell’Allegato 1 al D.L. n.269 del 2003) dagli abusi minori (nn.da 4 a 6 dell’allegato). L’individuazione della tipologia e dei limiti delle opere condonabili, contenuta nell’art. 32, commi 25 e 26 d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, nonché nell’allegato richiamato dal predetto comma 26, ha carattere esaustivo e non può essere ampliata mediante il rinvio residuale alle disposizioni delle l. n. 47 del 1985 e 724 del 1994 contenuto nel successivo comma 28, rinvio che chiaramente si riferisce alle modalità operative non espressamente previste.

A questa generale sanabilità (nei limiti generali previsti dal comma 25 dell’art.32) il comma 27 lett D) prevede delle eccezioni, quanto agli abusi commessi su immobili vincolati.

L’ambito di tali eccezioni va inteso alla luce della affermata validità (ad opera del comma 27, primo alinea, dell’art. 32) di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985.

Le disposizioni dei citati artt. 32 e 33, da un lato, e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere condonato.

Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Se una di tali condizioni ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985. Ne deriva che, trattandosi di opere su aree sottoposte a vincolo prima della loro imposizione, realizzate in assenza di titolo edilizio, in contrasto con la disciplina urbanistico edilizia dell’area in cui sono state eseguite, non può che trovare applicazione l’art. 27 lett. D) dell’art.32 del D.L. n.269 del 2003 e quindi, le opere non sono sanabili. Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato, assorbite le altre censure formali ex art. 21 octies L. 241/90. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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