Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 14-01-2011, n. 791 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente F.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 572 c.p., art. 61 c.p., n. 11/bis (capo A) artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 11/bis (capo B), lamentando la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla verifica dell’esistenza di cause di esclusione della punibilità e alla mancata esclusione dell’aggravante della clandestinità. 2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso sottoscritta sia dal ricorrente che dal difensore e che tale rinuncia determina ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta equa – di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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