T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 6 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 6 ottobre 2000 – depositato il 6 novembre 2000 -, il ricorrente espone: (a) di aver presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa ad un fabbricato ad uso civile abitazione sito nel comune di Aprilia, via Adda n. 16, insistente sul foglio di mappa n. 83 – particella 75; (b) che pur se il prospetto est di detto immobile era privo della tamponatura perimetrale esterna, tuttavia la sagoma esterna dell’edificio risultava perfettamente identificabile e determinabile sia in termini di superficie che di volumetria; (c) che ha inoltrato istanza ai sensi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il completamento. Ciò premesso, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale comune di Aprilia ha rigettato l’istanza di condono deducendo: violazione di legge – ingiustizia manifesta, incoerenza e manifesta illogicità – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – difetto ed insufficiente istruttoria.

2 Con ordinanza n. 40 del 31 maggio 2010 la Sezione ha disposto incombenti per acquisire: (ì) copia dell’istanza di concessione in sanatoria, corredata da tutta la documentazione – in particolare quella fotografica secondo quanto presupposto dal provvedimento di diniego – presentata dall’interessato; (ìì) copia dell’istanza di completamento ex articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; (ììì) documentata relazione da predisporsi da parte del competente ufficio in esito alla circostanza dedotta in fatto dal ricorrente ed in tale sede riportata sub 1 lettera (b); (ìv) copia di ogni altro atto e/o provvedimento interessante comunque la vicenda ed utile ai fini della decisione.

3 Il comune di Aprilia ha depositato, in data 27 luglio 2010, la richiesta documentazione.

4 Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva il 27 settembre 2010.

5 Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il comune, richiamate le indicazioni di cui alla circolare ministeriale 30 luglio 1985, n. 3357, ha rigettato la domanda di condono edilizio avendo "particolare riferimento al servizio fotografico da cui risulta che l’edificio… non è ancora completo di tamponatura perimetrale". Ha dedotto a sostegno del richiesto annullamento: (ì) la violazione di legge in quanto sarebbe decorso il termine di 24 mesi con conseguente formazione del silenzio – assenso, nel caso, neanche annullato in autotutela; (ìì) che la circolare non escluderebbe la possibilità di considerare come ultimato un edificio del quale sia individuabile il volume come nella vicenda nella quale il comune, omettendo un’adeguata istruttoria, non avrebbe valutato l’esistenza delle tamponature perimetrali esterne su almeno tre lati dell’edificio; (ììì) la contraddittorietà e la lesione dell’affidamento in rapporto all’istanza di completamento – ormai eseguito -, istanza alla quale nulla è stato opposto.

2 Gli esiti istruttori conducono ad affermare che: (a) dalla documentazione fotografica acquisita e prodotta dal ricorrente a corredo della istanza di condono, risulta smentita la circostanza circa "… l’esistenza delle tamponature perimetrali esterne su almeno tre lati dell’edificio"; (b) dalla relazione predisposta dal settore interessato, non idoneamente contrastata, emerge che "Non è perfettamente identificabile e determinabile la consistenza delle superfici residenziali e non residenziali e del volume del fabbricato…".

3 Il ricorso è infondato alla stregua delle pacifiche acquisizioni giurisprudenziali (cfr: Corte costituzionale 27 febbraio 2009, n. 54; Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1474; 18 novembre 2004, n. 7547; T.a.r. Campania, Napoli, VI, 6 novembre 2008, n. 19286.).

4 Quanto al primo motivo, concernente la formazione del silenzio – assenso, deve opporsi che il ricorrente non ha dimostrato di aver depositato tutta la documentazione richiesta con nota del 1996 ad integrazione della istanza di condono. Con riguardo al principale assunto sulla sanabilità anche di opere prive di tompagnatura, richiamato quanto detto in esito alla dimostrata assenza della chiusura su tre lati, va evidenziato che la condonabilità degli abusi edilizi costituisce fattispecie disciplinata da norme di favore e di stretta interpretazione; la stessa presuppone quindi l’esistenza di tutte le condizioni richieste dall’articolo 31 della legge 47/1985, non ultime quelle interessanti l’ammissibilità dell’istanza da riferire al completamento, per come definito dalla legge, delle opere ad una certa data; il che, per quanto già detto, non ricorre nel caso. In relazione poi alle indicazioni che possono trarsi dalla circolare ministeriale citata nel provvedimento, la stessa non fornisce spunti favorevoli alla tesi del ricorrente. Ed, infatti, in detta circolare si rappresenta anche la possibile rilevanza, ai fini della richiesta condizione di ammissibilità, di chiusure perimetrali con materiale non in latero cemento; tuttavia tale particolare previsione non può rilevare nella fattispecie perché dalla domanda di condono edilizio, così come da quella di completamento ex articolo 35 della legge citata, non si desume indicazione alcuna in esito alla connotazione in tal senso delle opere da sanare ed, in particolare, alla chiusura da realizzare con il materiale indicato nella menzionata circolare interpretativa.

5 Con memoria depositata in data 27 settembre 2010 il ricorrente poi ha richiamato la delibera comunale n. 300 del 21 giugno 2004 che legittimerebbe la presentazione di "… domande di condono edilizio anche inerenti ad edifici realizzati con strutture in cemento armato privi di tamponature laterali, ma completati nella copertura, la quale concorre a definire il volume dell’edificio stesso e destinati o da destinare alla residenza.". Anche siffatta censura va respinta in quanto inammissibile ed infondata.

5.1 In relazione al primo profilo, deve rilevarsi che l’argomento speso dal ricorrente integra la deduzione di una ipotesi di "violazione di legge", risolvendosi lo stesso in una ulteriore ragione posta a sostegno del richiesto annullamento rapportato al denunziato contrasto del diniego con le facoltà accordate dalla citata delibera. Detto argomentare sostanzia pertanto un nuovo motivo, inammissibilmente introdotto con memoria non notificata.

5.2 Quanto al merito della censura la stessa è infondata. Ed, infatti, le indicazioni di cui alla citata delibera interessanti la nozione di completamento sono comunque presupposte per ammettere, vale a dire per ritenere autorizzabili, gli interventi su immobili oggetto di domande di condono; ogni diversa interpretazione sarebbe, con ogni evidenza, contrastante con il richiamato principio di stretta interpretazione delle norme di sanatoria, le cui condizioni possono poi esser fissate solo dal legislatore nazionale sì come integrate in sede regionale.

6 Infondato è infine la prospettata contraddittorietà e la lesione dell’affidamento, potendosi opporre che, il completamento delle opere, pendente l’istanza di condono, per espressa previsione, non condiziona l’esito del relativo procedimento teso ad accertare l’esistenza delle richieste condizioni, non ultima quella di ammissibilità nel caso, come detto, mancante.

7 Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del comune.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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