T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2011, n. 259 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Premesso:

con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il verbale del 17 giugno 2010 con il quale la commissione per l’accertamento attitudinale del centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito ha giudicato D.R.S. (minorenne) non idoneo e conseguentemente escluso dal concorso per l’ammissione di 144 giovani ai licei annessi alle scuole militari (bando 1/4/2010).

Il ragazzo è stato giudicato non idoneo con la seguente motivazione: "la commissione a seguito di ulteriore colloquio di approfondimento con il candidato assegna la valutazione di "scarso" alle seguenti caratteristiche: amicalità, autocontrollo".

Come seguono le cesure dedotte in ricorso:

a)difetto di motivazione;

b)violazione dell’art. 9 del bando di concorso: il giudizio ha pretermesso l’area della adattabilità al contesto militare/scolastico;

c)il giudizio contrasta con la perizia medica di parte e con i risultati delle prove preliminare e fisica.

Con ordinanza n. 3979/2010, la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione di depositare in giudizio la documentazione relativa alla valutazione attitudinale.

L’incombente è stato assolto.

Il ricorrente, avverso gli atti depositati dall’amministrazione, ha proposto motivi aggiunti mediante i quali ha dedotto: violazione dell’art. 9 del bando di concorso, violazione dell’art. 97 Cost., sviamento ed eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 3 novembre la causa è stata rinviata al successivo 3 dicembre in attesa documentazione della notifica dei motivi aggiunti.

Il ricorso è infondato.

Il giudizio è stato reso dalla commissione all’esito del percorso valutativo protocollare. Il candidato ha riportato nella scheda di sintesi la valutazione di scarso nelle aree "relazionale" (amicalità) ed "emozionale" (autocontrollo). Il giudizio è coerente con le risultanze della visita medica condotta dall’ufficiale incaricato, da cui si evince:

la valutazione di scarso all’area relazionale (orientamento alla valutazione);

bassa l’amicalità al test BFQ2: scala bassa (= 33);

test di Wartegg: CE +% = 50 (scarsa propensione ai rapporti sociali).

Lo psicologo colloquiatore ha rilevato, al termine delle prove e del colloquio, che "il candidato… non risulta pienamente consapevole delle difficoltà cui va incontro. Nei rapporti con gli altri emerge una certa diffidenza ed un certo distacco; proprio la ricerca di altre figure amicali è una componente relativa alla scelta di cambiare scuola. Emerge, inoltre, un autocontrollo appena sufficiente".

Il questionario informativo ha evidenziato numerose criticità nelle risposte fornite che, unitamente all’analisi della batteria testologica ed alla cartella per la valutazione attitudinale, hanno indotto motivatamente e non illogicamente la commissione – alla luce di un quadro non compatibile con quanto richiesto dall’Organizzazione, ad effettuare un ulteriore colloquio collegiale con il candidato al fine di approfondire le caratteristiche richieste.

Nel corso del colloquio, la commissione ha appurato una non adeguata capacità, nel candidato, di "rielaborare le proprie risposte ai test ed la questionario informativo. Sono emersi aspetti critici nella capacità di costruire rapporti interpersonali basati sul dialogo e sulla fiducia e nella capacità di mantenere un comportamento stabile in situazioni particolarmente impegnative".

Il Collegio, all’esito dell’esame dell’ampia documentazione versata, non ravvede nel giudizio della commissione alcuna contraddittorietà: le caratteristiche attitudinali sono conformi a quelle riportate nel bando e non contraddicono le risultanze valutative dello psicologo colloquiatore; né costituisce sintomo di contraddittorietà il superamento delle precedenti prove siccome queste orientate ad accertamenti funzionali a tutt’altra tipologia di idoneità.

Neppure il Collegio coglie elementi di macroscopica illogicità valutativa, ove tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nel giudizio attitudinale (questo riscontratosi immune da vizi di ragionevolezza, abnormità e travisamento dei fatti) nonché delle direttive tecniche per l’accertamento attitudinale secondo cui il giudizio di non idoneità sconta addirittura una sola indicazione di "scarso" in una delle caratteristiche attitudinali.

In ordine alla certificazione medica di parte, il Collegio osserva che la documentazione sanitaria in genere (tra cui, il certificato rilasciato da una struttura pubblica come anche quello del medico di fiducia) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.

Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Va soggiunto, che:

il giudizio attitudinale non è comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifesta irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Il ricorrente deduce contraddittorietà del giudizio con il profilo espresso dallo psicologo. La censura è infondata.

La procedura di valutazione prevede una prima fase che si svolge su test e questionari informativi, all’esito dei quali il consulente psicologo traccia una cartella di valutazione attitudinale del candidato. Ma ciò non è ancora sufficiente, essendosi solo tracciata la personalità del soggetto quanto alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con sé stesso ed all’esterno. Occorre, successivamente, accertare, sia pure sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine (questa volta specifica) del candidato a svolgere una determinata attività. A tal fine, la disciplina prevede che il livello di personalità, la capacità di autocontrollo, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima siano appurate in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; orbene, a questi accertamenti è preposta, e non poteva essere altrimenti, una commissione composta non già da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento. Tale commissione ha il compito di approfondire le criticità emerse dai test e questionari informativi ma il suo compito non è quello di doppiare la valutazione espressa dal consulente psicologo, a guisa che tra le due valutazioni vi debba essere un rapporto di consequenzialità diretta (fondante, questa sì, un’esigenza di coerenza), bensì quello di esaminare il candidato (recte, la sua personalità) in relazione alla specifica finalità del tipo di servizio da svolgere.

Ebbene, la commissione, unico soggetto competente ad esprimere questa valutazione finale, ha giudicato il ricorrente non idoneo sulla scorta di congrui elementi di fatto come sopra passati in rassegna.

Nessun profilo di contraddittorietà, dunque, nel comportamento dell’amministrazione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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