Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 14-01-2011, n. 773 Misure cautelari; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7.6.2010, con il quale è stata applicata a C. la R. misura cautelare della custodia in carcere, quale indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, a lui ascritto per avere detenuto illecitamente, al fine di farne commercio, sostanza stupefacente costituita da gr. 196,76 di hashish.

La sostanza stupefacente di cui all’imputazione provvisoria è stata rinvenuta, all’esito di una perquisizione domiciliare, in parte all’interno di una valigia posta sotto il letto della camera occupata dal C. ed in parte in un cassetto della stessa camera, unitamente a nove banconote da 50,00 Euro.

Il Tribunale del riesame ha escluso che la sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’indagato fosse destinata ad uso personale, come sostenuto dal C., in considerazione del suo quantitativo, nonchè delle modalità di occultamento e di conservazione di parte dell’hashish unitamente al danaro.

L’ordinanza ha inoltre ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, che ha giustificato l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale, desunto dalle stesse specifiche e concrete modalità del fatto.

Si è anche osservato che dall’ordinanza del G.I.P. emergono contatti del C., desunti dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, con altri soggetti indagati di partecipazione ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti in cui risultava inserito anche l’attuale indagato.

L’ordinanza ha anche rilevato l’esistenza di precedenti specifici del C., che depongono per una prognosi criminale negativa, facendo inferire la non occasionalità e sporadicità della condotta.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del ricorrente denuncia la violazione degli artt. 125, 292, 309, comma 5, in relazione all’art. 291 c.p.p., comma 1, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione.

Si deduce, in sintesi, che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali sono state disattese le censure formulate dall’istante avverso l’ordinanza che ha applicato la misura cautelare anche con riferimento ai motivi nuovi depositati ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 6.

Si aggiunge che la motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente, risolvendosi nella mera riproduzione di taluni passaggi dell’ordinanza del G.I.P..

Si osserva inoltre che il provvedimento genetico della misura cautelare risulta in gran parte fondato sulle risultanze di una precedente ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di altri soggetti nell’ambito di un diverso procedimento penale; risultanze che, però, non erano state ritenute idonee alla incriminazione dell’odierno indagato.

Si deduce, quindi, che il G.I.P. in particolare ha posto a fondamento della misura cautelare le risultanze di intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di tale diverso procedimento;

risultanze che dovevano ritenersi inutilizzabili, non essendo stato consentito alla difesa dell’indagato di esaminare i predetti atti di indagine al fine di verificarne la legittimità e la validità.

Nel prosieguo si denuncia l’omessa valutazione dell’esistenza di un concreto pericolo di fuga e si ribadiscono le censure per carenza di motivazione del provvedimento.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 309, comma 5, in relazione all’art. 291 c.p.p., comma 1, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione dell’ordinanza.

Nella sostanza si ribadiscono le censure afferenti alla utilizzazione delle risultanze della precedente ordinanza dispositiva di misura cautelare nei confronti di altri soggetti ed alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato sul punto.

Con l’ultimo motivo di gravame si reitera la denuncia di inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 309, comma 5, in relazione all’art. 291 c.p.p., comma 1, nonchè mancanza ed illogicità della motivazione dell’ordinanza.

Si osserva che la perquisizione nei confronti del C. non è stata effettuata in esecuzione dell’ordinanza in data 25.5.2010, emessa nell’ambito di un diverso procedimento penale, bensì in base ad una precedente nota della polizia giudiziaria del 20.7.2009, che non risulta essere stata trasmessa al Tribunale del riesame in violazione di quanto disposto dall’art. 309 c.p.p., comma 5.

Il ricorso non è fondato.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in tema di autosufficienza della impugnazione in sede di legittimità che "è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze" (sez. 5^, 22.1.2010, 11910, Casucci, RV 246552; sez. 1^, 22.1.2009 n. 6112, Bouyhia, RV 243225; sez. F, 13.9.2007 n. 37368, Torino, RV 237302).

Orbene, il primo motivo di ricorso è totalmente carente della specificazione delle censure formulate dinanzi al tribunale del riesame in relazione alle quali si denuncia carenza di motivazione dell’ordinanza, che, peraltro, come è noto si integra con il provvedimento dispositivo della misura cautelare.

Quanto alla censura afferente alla asserita utilizzazione dell’esito di intercettazioni telefoniche osserva la Corte che le risultanze ad esse relative non risultano acquisite nel procedimento a carico del C. e, pertanto, non vi è stata violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5.

In concreto i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono fondati sul rinvenimento della sostanza stupefacente e del danaro nella camera da letto del C., essendo, peraltro, quest’ultimo allo stato indagato solo per tale fatto; sostanza stupefacente ritenuta dai giudici del riesame destinata allo spaccio per le considerazioni riportate in narrativa, che non riguardano il contatti del C. con altri soggetti, nonchè per la ritenuta inattendibilità della giustificazione addotta dall’indagato in ordine a tale possesso, sicchè eventuali considerazioni contenute nell’ordinanza, fondate su risultanze desunte da altri procedimenti, non appaiono avere esplicato alcuna influenza sul piano della valutazione del materiale indiziario a carico dell’indagato su cui è fondata la misura cautelare.

Quanto alle esigenze cautelari, ravvisate nel solo pericolo di reiterazione criminosa, e non anche di fuga, i giudici del riesame hanno fondato la prognosi criminale negativa per l’indagato sulla esistenza di precedenti specifici e sul quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, sicchè citati elementi di valutazione sul punto si palesano idonei a giustificare la misura cautelare applicata indipendentemente dalle ulteriori considerazioni contenute nell’ordinanza.

E’, infine, infondato l’ultimo motivo di gravame.

La violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, va riferita alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei soli atti prodotti dinanzi al G.I.P. e da questi posti a fondamento della misura cautelare, mentre non risulta che le risultanze delle intercettazioni telefoniche e tanto meno la nota della polizia giudiziaria citata in ricorso siano state prodotte dal P.M. a sostegno della richiesta di misura a carico del C..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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