Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 14-01-2011, n. 772 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Siracusa in data 10.3.2010, con il quale è stata applicata a F.G. la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato dei reati di cui agli art. 572 c.p. e di varie ipotesi di reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1.

Secondo la contestazione formulata dalla pubblica accusa a carico dell’indagato il F. aveva sottoposto a continue vessazioni materiali e morali la moglie G.M.G., impedendole di uscire dalla propria abitazione, costringendola contro la sua volontà a rapporti sessuali completi e cagionandole in varie occasioni lesioni personali. Gli atti di violenza sessuale sono stati invece commessi ai danni delle sorelle della moglie, G.L., G.S. e G.C., minori degli anni quattordici, e sono consistiti nella palpazione delle gambe, dei glutei e dei fianchi delle ragazze, approfittando de fatto che le stesse dormivano o erano in stato di dormiveglia, nonchè nello strofinamento del proprio organo sessuale sui glutei della ragazza e nella palpazione del seno nei confronti di G.L. e G.C..

Il Tribunale del riesame ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni delle parti lese, rilevando che le stesse hanno anche trovato riscontro, per quanto riguarda il delitto di maltrattamenti, in un certificato ospedaliero relativo ad ustioni riportate dalla G.M.G., che, secondo la dichiarazione della parte lesa, le erano state cagionate dal marito con una bomboletta di gas, che le spruzzava contro mentre stava cucinando, e, per quanto riguarda le violenze sessuali, in una lettera d’amore inviata dal F. alla parte lesa G.L..

La Corte ha altresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a) e c).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per vizi di motivazione.

In sintesi la difesa del ricorrente contesta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si deduce che i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti al F. sono esclusivamente fondati sulle dichiarazioni delle parti lese.

Con riferimento al delitto di maltrattamenti si osserva che il certificato ospedaliero menzionato nell’ordinanza non può costituire riscontro alle dichiarazioni della G.M.G., poichè quest’ultima a suo tempo riferì di essersi ustionata maneggiando una pentola piena di acqua bollente; si rileva, poi, che le asserite percosse e lesioni subite nel corso degli anni dalla parte lesa avrebbero dovuto lasciare segni che non potevano non essere notati dalle persone che frequentavano la predetta G..

Con riferimento ai delitti di violenza sessuale si contesta l’attendibilità delle dichiarazioni delle parti lese, facendosi rilevare che i fatti sono stati denunziati a distanza di anni dal momento in cui sarebbero iniziati gli abusi. Si contesta inoltre il valore probatorio attribuito dai giudici del riesame alla lettera inviata alla G.L., trattandosi di uno scritto non di contenuto amoroso o erotico, bensì di una manifestazione di affetto fraterno nei confronti della minore in un periodo in cui attraversava una crisi adolescenziale.

Si deduce ancora la irritualità dell’esame della G.L. ed, infine, la anomalia costituita dal fatto che la G.M.G., pur avendo ricevuto le confidenze delle sorelle, non sarebbe intervenuta per porre fine ai comportamenti del marito.

Il ricorso, che è al limite dell’ammissibilità, essendo prevalentemente fondato su deduzioni di carattere valutativo delle risultanze delle indagini, non è fondato.

L’ordinanza ha tenuto conto delle deduzioni in punto di valutazione delle risultanze delle indagini riproposte in sede di ricorso dall’indagato, ritenendole inconferenti o confutandole con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione ospedaliere, l’ordinanza ha tenuto ben presente il contenuto delle dichiarazioni a suo tempo rese dalla G.M.G. e della successiva versione dell’episodio riferito dalla parte lesa, affermando che quest’ultima ha maggiore attendibilità sulla base di una motivazione immune da vizi logici alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato a proposito di quanto accaduto.

Inoltre, la frase contenuta nella lettera inviata dal F. a G.L. e riportata nell’ordinanza è del tutto coerente con la valutazione dei giudici del riesame in ordine al valore di riscontro alle accuse di abusi sessuali attribuito alla predetta lettera, mentre non risulta affatto compatibile con il diverso significato che ad essa aveva attribuito l’indagato nella sede di merito.

Il mancato intervento della G.M.G. per impedire al marito di continuare a commettere abusi sessuali ai danni delle sorelle appare infine coerente con lo stato di soggezione conseguente al delitto di maltrattamenti di cui sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza.

In conclusione, la valutazione dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza è fondata su un apparato argomentativo assolutamente esaustivo ed immune da vizi logici, che il ricorrente contesta mediante la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali.

Per completezza di esame, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010, si osserva che l’ordinanza impugnata ha ben evidenziato che, considerata la particolare e specifica pericolosità sociale dell’indagato e le esigenze afferenti al pericolo di inquinamento probatorio, si impone come unica misura cautelare idonea quella della custodia in carcere.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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